Art. 42
Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte
1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici
acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la
continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte
dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato
sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i
diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le
eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela
della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o parzialmente
detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonche'
la strategia e il profilo di rischio;
b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione
e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le
remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni all'attivita' dell'ente-ponte, ove
necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di
Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle
passivita' cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia
l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal
presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la prestazione di
servizi e attivita' di investimento se e' autorizzato allo
svolgimento delle medesime attivita' ai sensi della normativa
vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o nella
prestazione di servizi e attivita' di investimento, rispetta i
requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico
Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative
disposizioni attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove
necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e'
autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita' bancaria o a
prestare servizi e attivita' di investimento anche se non soddisfa
inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La
Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile per
i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e
controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa
grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e
dell'ente sottoposto a risoluzione.