Art. 43
Cessione
1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad
oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu'
enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche
individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione,
o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non
supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o
provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre la
cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei
diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti,
secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei
confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione
avvenga a condizioni di mercato.
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede
all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o
nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga
diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della
risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.