Art. 44
Cessazione dell'ente-ponte
1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di
ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti
indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria
partecipazione;
b) la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita'
o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo;
c) sono completati la liquidazione delle attivita' e il pagamento
delle passivita' dell'ente-ponte;
d) e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma
3.
2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e' disposta quando
e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere
a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi e, in ogni
caso, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima
cessione all'ente-ponte.
3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni
di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 puo'
essere prorogato per uno o piu' periodi della durata di un anno
ciascuno quando:
a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni
indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
b) la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi
bancari o finanziari essenziali.
4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere
b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste dal
Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale
residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte e'
distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte e' cessionario di
diritti, attivita' o passivita' di piu' enti sottoposti a
risoluzione, si procede alla liquidazione delle attivita' o al
pagamento delle passivita' cedute da ciascuno di questi e non
dell'ente-ponte stesso.