Art. 29 Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica: a) provengano dalle attivita' agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attivita' delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale; b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali; c) e' certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica; d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto del presente decreto. 2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'art. 22, comma 1 non puo' essere utilizzato agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.