Art. 29
Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, l'utilizzazione
agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa solo qualora le
sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e),
f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
a) provengano dalle attivita' agricole o agroalimentari svolte
dalla medesima impresa che ha la proprieta' o la gestione
dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di
impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale,
provengano dalle attivita' delle imprese agricole o agroalimentari
associate o consorziate con l'impresa che ha la proprieta' o la
gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito
contratto di durata minima pluriennale;
b) sono originate da un processo di produzione agricola o
agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo
primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali;
c) e' certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di
digestione anaerobica;
d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di
digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti
e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel
rispetto del presente decreto.
2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o
interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli
di cui all'art. 22, comma 1 non puo' essere utilizzato
agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle
lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1,
operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.