Art. 29 
 
 
       Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  24,  l'utilizzazione
agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa solo  qualora  le
sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere  d),  e),
f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica: 
    a) provengano dalle attivita' agricole  o  agroalimentari  svolte
dalla  medesima  impresa  che  ha  la  proprieta'   o   la   gestione
dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano,  nel  caso  di
impianto aziendale, oppure,  nel  caso  di  impianto  interaziendale,
provengano dalle attivita' delle imprese  agricole  o  agroalimentari
associate o consorziate con l'impresa  che  ha  la  proprieta'  o  la
gestione dell'impianto o che  abbiano  stipulato  con  essa  apposito
contratto di durata minima pluriennale; 
    b) sono  originate  da  un  processo  di  produzione  agricola  o
agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali; 
    c) e' certo che sono  utilizzate  per  alimentare  l'impianto  di
digestione anaerobica; 
    d)  possono  essere   immesse   direttamente   nell'impianto   di
digestione anaerobica, e non  necessitano  di  ulteriore  trattamento
diverso dalla normale pratica industriale; 
    e) non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o  inquinanti
e il loro  utilizzo  per  la  produzione  di  digestato  avvenga  nel
rispetto del presente decreto. 
  2. Il digestato agroindustriale prodotto da  impianti  aziendali  o
interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da  quelli
di  cui  all'art.  22,   comma   1   non   puo'   essere   utilizzato
agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui  alle
lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1,
operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.