Art. 30 Produzione del digestato agroindustriale 1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformita' alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore. 2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4, anche in conformita' con quanto previsto dall'art. 25, comma 1. 3. Le caratteristiche di qualita' del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte B.