Art. 30
Produzione del digestato agroindustriale
1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui
all'art. 22, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono
autorizzati in conformita' alla normativa applicabile agli impianti
produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano
all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4, anche in
conformita' con quanto previsto dall'art. 25, comma 1.
3. Le caratteristiche di qualita' del digestato agroindustriale
sono definite nell'Allegato IX, parte B.