Art. 30 
 
 
              Produzione del digestato agroindustriale 
 
  1. Gli impianti che  producono  digestato  agroindustriale  di  cui
all'art. 22, comma 3,  destinato  ad  utilizzazione  agronomica  sono
autorizzati in conformita' alla normativa applicabile  agli  impianti
produttivi di settore. 
  2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano
all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4, anche in
conformita' con quanto previsto dall'art. 25, comma 1. 
  3. Le caratteristiche di  qualita'  del  digestato  agroindustriale
sono definite nell'Allegato IX, parte B.