Art. 31
Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato
agroindustriale
1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene
nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per
anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che
proviene dagli effluenti di allevamento, in zone vulnerabili, o dei
limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle zone non vulnerabili,
qualora nelle matrici in ingresso siano presenti effluenti di
allevamento.
2. Nel caso in cui il digestato agroindustriale sia prodotto anche
con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al
comma 1 e' calcolato con riferimento alla sola quota che proviene
dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato
che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di
origine non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti di azoto nel
bilancio di azoto cosi' come previsto dal PUA di cui all'art. 5.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato e' effettuato secondo le
indicazioni dell'allegato IX. La quantita' di azoto al campo del
digestato e' definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e
dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto,
quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle
emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.