Art. 51 
 
             Disposizioni concernenti il Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. In relazione (( alla situazione  emergenziale  conseguente  agli
eventi sismici di cui all'articolo 1 )), il fondo di  amministrazione
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016. 
  2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  2.600.000  euro  per
l'anno 2016, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, per l'assunzione di 400 unita' nella  qualifica  di  vigile  del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con
decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita'  di
raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici
nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  colpiti
(( dagli eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1  )),  nonche'  per
assicurare lo svolgimento dell'attivita'  di  rimozione  e  trasporto
delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la  spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  2  dell'art.
          6-bis del citato decreto-legge n. 113 del 2016: 
              «Art. 6-bis (Misure urgenti per la funzionalita'  e  il
          potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).  -
          1. (Omissis). 
              2. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di
          efficienza e di efficacia del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco  in  relazione  alla  crescente   richiesta   di
          sicurezza  proveniente   dal   territorio   nazionale,   la
          dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco  del
          predetto   Corpo   e'   incrementata   di    400    unita'.
          Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili
          del fuoco, di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,   e   successive
          modificazioni,  e'  incrementata  di  400  unita'.  Per  la
          copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
          vigile del fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata
          l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante
          il ricorso,  in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui
          all'art. 8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125; gli oneri  derivanti  dalla  presente  disposizione
          sono determinati nel limite  massimo  complessivo  di  euro
          5.203.860 per l'anno 2016, di euro  15.611.579  per  l'anno
          2017 e di euro 16.023.022 a decorrere  dall'anno  2018.  Ai
          predetti  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione degli stanziamenti di spesa per  la  retribuzione
          del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
          L'impiego del personale volontario, ai  sensi  dell'art.  9
          del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e  successive
          modificazioni, e' disposto nel  limite  dell'autorizzazione
          annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a
          euro 15.464.121 per l'anno  2017  e  a  euro  15.052.678  a
          decorrere dall'anno 2018. 
              (Omissis).».