Art. 95 
 
              (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 
 
  1. I criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla  stazione
appaltante  un  potere  di  scelta  illimitata   dell'offerta.   Essi
garantiscono la possibilita' di  una  concorrenza  effettiva  e  sono
accompagnati da specifiche che consentono l'efficace  verifica  delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado  di
soddisfacimento dei  criteri  di  aggiudicazione  delle  offerte.  Le
stazioni appaltanti verificano  l'accuratezza  delle  informazioni  e
delle prove fornite dagli offerenti. 
  2.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari   o
amministrative relative al prezzo di  determinate  forniture  o  alla
remunerazione di  servizi  specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti  e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo  o  sulla
base dell'elemento prezzo  o  del  costo,  seguendo  un  criterio  di
comparazione costo/efficacia  quale  il  costo  del  ciclo  di  vita,
conformemente all'articolo 96. 
  3.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base   del   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base
del miglior rapporto qualita'/prezzo: 
  a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di  ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi  ad  alta
intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2; 
  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e  intellettuale
di importo superiore a 40.000 euro; 
  4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
  a) per i lavori di importo pari o inferiore a  1.000.000  di  euro,
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita' e' garantita
dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto
esecutivo; 
  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche  standardizzate
o le cui condizioni sono definite dal mercato; 
  c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata  ripetitivita',  fatta
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo. 
  5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai  sensi
del comma 4 ne danno adeguata motivazione e  indicano  nel  bando  di
gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. 
  6. I documenti di gara stabiliscono  i  criteri  di  aggiudicazione
dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,   all'oggetto   e    alle
caratteristiche   del   contratto.    In    particolare,    l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla  base  del  miglior
rapporto  qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o  sociali,
connessi  all'oggetto  dell'appalto.  Nell'ambito  di  tali   criteri
possono rientrare: 
  a) la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,  caratteristiche
estetiche  e  funzionali,   accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita',   progettazione   adeguata   per   tutti   gli   utenti,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza  e  salute  dei
lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche  sociali,  ambientali,
contenimento  dei  consumi  energetici  e  delle  risorse  ambientali
dell'opera    o    del    prodotto,    caratteristiche    innovative,
commercializzazione e relative condizioni; 
  b) il possesso di un  marchio  di  qualita'  ecologica  dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del
contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; 
  c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai
consumi  di  energia  e  delle  risorse  naturali,   alle   emissioni
inquinanti e ai  costi  complessivi,  inclusi  quelli  esterni  e  di
mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti   climatici,   riferiti
all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo
strategico di un uso piu' efficiente delle risorse e  di  un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione 
  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi
stabiliti  in  base  alla  raccomandazione   n.   2013/179/UE   della
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni  ambientali  nel  corso  del
ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni 
  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza  del  personale
effettivamente  utilizzato  nell'appalto,  qualora  la  qualita'  del
personale  incaricato  possa  avere  un'influenza  significativa  sul
livello dell'esecuzione dell'appalto; 
  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 
  g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo
di consegna e il termine di consegna o di esecuzione. 
  7. L'elemento relativo  al  costo,  anche  nei  casi  di  cui  alle
disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere  la  forma  di  un
prezzo o costo fisso sulla base del  quale  gli  operatori  economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
  8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo  competitivo,  il
bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione  e
la ponderazione relativa attribuita a ciascuno  di  essi,  prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve  essere
adeguato. Per  ciascun  criterio  di  valutazione  prescelto  possono
essere  previsti,  ove   necessario,   sub-criteri   e   sub-pesi   o
sub-punteggi. 
  9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di  cui
al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo,  nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione  o  comunque  attribuire  il
punteggio  a  ciascun  elemento  dell'offerta,   le   amministrazioni
aggiudicatrici  utilizzano  metodologie   tali   da   consentire   di
individuare con un unico parametro  numerico  finale  l'offerta  piu'
vantaggiosa. 
  10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  11.  I  criteri  di  aggiudicazione   sono   considerati   connessi
all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture  o  servizi
da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto  e  in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel
processo specifico di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi
lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per  una  fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori  non  sono
parte del loro contenuto sostanziale. 
  12. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione  all'oggetto  del  contratto.  Tale  facolta'  e'  indicata
espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. 
  13. Compatibilmente con il diritto  dell'Unione  europea  e  con  i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita',  le  amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nel
bando di gara, nell'avviso o  nell'invito,  i  criteri  premiali  che
intendono applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
maggior rating di legalita' dell'offerente, nonche' per agevolare  la
partecipazione alle procedure di  affidamento  per  le  microimprese,
piccole e medie imprese,  per  i  giovani  professionisti  e  per  le
imprese di nuova costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio
relativo  all'offerta  concernente  beni,  lavori   o   servizi   che
presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente. 
  14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,  nei  casi  di
adozione del miglior rapporto qualita' prezzo, si applicano  altresi'
le seguenti disposizioni: 
  a)  le  stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o  esigere   la
presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel
bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione  e'  utilizzato
come mezzo  di  indizione  di  una  gara,  nell'invito  a  confermare
interesse se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate
all'oggetto dell'appalto; 
  b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le  varianti
menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che  le  varianti
devono rispettare,  nonche'  le  modalita'  specifiche  per  la  loro
presentazione,  in  particolare  se  le   varianti   possono   essere
presentate solo ove sia stata presentata  anche  un'offerta,  che  e'
diversa da una variante. Esse garantiscono anche  che  i  criteri  di
aggiudicazione scelti possano  essere  applicati  alle  varianti  che
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono
varianti 
  c) solo le varianti che rispondono ai requisiti  minimi  prescritti
dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione; 
  d) nelle procedure di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano
autorizzato o richiesto varianti non possono escludere  una  variante
per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o
un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o  un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi. 
  15. Ogni variazione che intervenga, anche  in  conseguenza  di  una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva  ai  fini  del
calcolo di medie nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
soglia di anomalia delle offerte. 
 
          Note all'art. 95 
              - La Raccomandazione  9  aprile  2013,  n.  2013/179/UE
          (Raccomandazione  della  Commissione  relativa  a  relativa
          all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare  le
          prestazioni ambientali nel corso  del  ciclo  di  vita  dei
          prodotti e delle organizzazioni (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          europea del 4 maggio 2013, n. L 124.