Art. 29 
 
Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei  casi
  di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 
  1. La cancellazione dei  profili  del  DNA  e  la  distruzione  dei
campioni biologici, nei casi di cui all'articolo 13, comma  1,  della
legge, avviene con le modalita' stabilite con  apposito  decreto  dei
Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
disciplinate le modalita' di  immissione  e  aggiornamento  dei  dati
necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei
profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3. 
  3.  L'operatore  di  polizia  giudiziaria  in  servizio  presso  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  specificamente  abilitato,
provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il  codice
prelievo e comunica, per via telematica, al laboratorio  centrale  il
codice prelievo, per la cancellazione del profilo del DNA. 
  4.  Il  personale  in  servizio  presso  il  Laboratorio  centrale,
specificamente  abilitato,  successivamente  al   ricevimento   della
comunicazione di cui al comma  3,  provvede  alla  cancellazione  del
profilo del DNA presente nella banca dati  ed  alla  distruzione  dei
campioni biologici. Delle operazioni e' redatto  verbale.  Il  codice
prelievo viene comunicato al  sistema  AFIS  al  fine  di  consentire
l'aggiornamento del dato. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della  citata  legge
          30 giugno 2009, n. 85: 
              «Art. 13 (Cancellazione  dei  dati  e  distruzione  dei
          campioni biologici). - 1.  A  seguito  di  assoluzione  con
          sentenza definitiva perche' il fatto non sussiste,  perche'
          l'imputato  non  lo  ha  commesso,  perche'  il  fatto  non
          costituisce reato o perche' il fatto non e' previsto  dalla
          legge come reato, e' disposta  d'ufficio  la  cancellazione
          dei profili del DNA acquisiti ai sensi  dell'art.  9  e  la
          distruzione dei relativi campioni biologici. 
              2. A seguito di identificazione di cadavere o di  resti
          cadaverici, nonche' del ritrovamento di persona  scomparsa,
          e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del  DNA
          acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c),  e  la
          distruzione dei relativi campioni biologici. 
              3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute
          in violazione delle disposizioni previste dall'art.  9,  si
          procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA  e
          alla distruzione del relativo campione biologico. 
              4. In  ogni  altro  caso,  il  profilo  del  DNA  resta
          inserito nella banca dati nazionale del  DNA  per  i  tempi
          stabiliti nel regolamento  d'attuazione,  d'intesa  con  il
          Garante per la protezione dei dati  personali,  e  comunque
          non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che  ne  ha
          determinato  l'inserimento,  e  il  campione  biologico  e'
          conservato  per  i  tempi  stabiliti  nel  regolamento   di
          attuazione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima
          circostanza che ne ha determinato il prelievo.».