Art. 29 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1. La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, avviene con le modalita' stabilite con apposito decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3. 3. L'operatore di polizia giudiziaria in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, specificamente abilitato, provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il codice prelievo e comunica, per via telematica, al laboratorio centrale il codice prelievo, per la cancellazione del profilo del DNA. 4. Il personale in servizio presso il Laboratorio centrale, specificamente abilitato, successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, provvede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella banca dati ed alla distruzione dei campioni biologici. Delle operazioni e' redatto verbale. Il codice prelievo viene comunicato al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 13 (Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici). - 1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perche' il fatto non sussiste, perche' l'imputato non lo ha commesso, perche' il fatto non costituisce reato o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'art. 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici. 2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonche' del ritrovamento di persona scomparsa, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici. 3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'art. 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. 4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico e' conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.».