Art. 31 
 
Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei  casi
  di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma  3,  della  legge,  la
Forza di polizia che non ha ancora proceduto all'invio  dei  campioni
biologici  al  laboratorio,  procede  d'ufficio,  previo  nulla  osta
dell'Autorita' giudiziaria,  alla  loro  distruzione  e  comunica  il
codice prelievo al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento
del dato. 
  2. Qualora  i  campioni  biologici  siano  gia'  stati  inviati  al
laboratorio  per  la  tipizzazione,  la  Forza  di  polizia  che   ha
effettuato il prelievo comunica all'AFIS i dati anagrafici ed il  CUI
del soggetto. L'operatore di polizia giudiziaria in  servizio  presso
il sistema AFIS, specificamente abilitato,  provvede  all'abbinamento
dei dati anagrafici e del CUI con il  codice  prelievo.  Il  medesimo
ufficio comunica al  laboratorio  centrale  il  codice  prelievo.  Il
personale  in  servizio   presso   il   laboratorio,   specificamente
abilitato, provvede alla cancellazione del profilo del  DNA  presente
nella Banca dati, alla distruzione dei campioni biologici e  comunica
il  codice  prelievo  al  sistema  AFIS   al   fine   di   consentire
l'aggiornamento del dato. 
  3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' redatto verbale. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il testo  dell'art.  13  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 8,5, si veda nelle note all'art. 29.