Art. 32 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 1. Il profilo del DNA e' automaticamente cancellato dalla banca dati del DNA, attraverso una specifica applicazione informatica, decorsi i termini previsti all'articolo 25. 2. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al sistema AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo al prelievo. 3. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al Laboratorio centrale che provvede alla distruzione dei relativi campioni biologici.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29.