Art. 32 
 
Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni  biologici  di  cui
  all'articolo 13, comma 4, della legge 
  1. Il profilo del DNA e'  automaticamente  cancellato  dalla  banca
dati del DNA,  attraverso  una  specifica  applicazione  informatica,
decorsi i termini previsti all'articolo 25. 
  2. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo  al
sistema AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo
al prelievo. 
  3. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo  al
Laboratorio centrale  che  provvede  alla  distruzione  dei  relativi
campioni biologici. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il testo  dell'art.  13  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29.