Art. 41 
 
Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
  152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti 
 
  1. La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  185  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente: 
    «f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,  lettera
b), del presente articolo,  la  paglia,  gli  sfalci  e  le  potature
provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera
e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso  destinati  alle  normali  pratiche
agricole  e  zootecniche   o   utilizzati   in   agricoltura,   nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  anche
al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 10.