Art. 46 
 
 
                    Perdite d'esercizio anno 2016 
 
  1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che  hanno  sede  o  unita'
locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo  1,  le  perdite
relative all'esercizio in corso alla data del 31  dicembre  2016  non
rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei  quattro
esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli  articoli  2446,
2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.