Art. 48 
 
Proroga  e  sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e
versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione  di  termini
                           amministrativi 
 
  1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto  disposto
dal decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5
settembre 2016, e fermo restando  che  la  mancata  effettuazione  di
ritenute ed il mancato  riversamento  delle  ritenute  effettuate  da
parte dei soggetti di cui al  predetto  decreto,  a  partire  dal  24
agosto 2016 e fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  regolarizzati  entro  il   31   maggio   2017   senza
applicazione di  sanzioni  e  interessi,  sono  sospesi  fino  al  31
dicembre 2016: 
  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo  18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
  b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e  per  la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli  degli  enti  locali  e  delle
Regioni; 
  c) il versamento dei contributi  consortili  di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
  d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita  locazione
degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad
uso diverso da quello abitativo; 
  e) il pagamento dei canoni di concessione e  locazione  relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le  domande  di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
  g) il pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla
formazione  del  reddito  d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga  sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,
anche parzialmente, ovvero beni  immobili  strumentali  all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola  o  professionale
svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto  beni  mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale; 
  h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze  di  cui  alla
legge  14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo  sviluppo   della
proprieta' coltivatrice; 
  i) il pagamento delle prestazioni e  degli  accertamenti  che  sono
effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario  nazionale  a
carico dei residenti  o  titolari  di  attivita'  zootecniche  e  del
settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; 
  l) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  versamenti  verso  le
amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino
nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti  non
operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di  persone
in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino
almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita'  di  regolazione,
con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  24
agosto 2016, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
Comuni di cui all'allegato 1. Entro centoventi giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'autorita'  di  regolazione,
con  propri  provvedimenti  disciplina  altresi'  le   modalita'   di
rateizzazione delle fatture i cui pagamenti  sono  stati  sospesi  ai
sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
tariffaria,  a  favore  delle  utenze  situate  nei  Comuni  di   cui
all'allegato 1, individuando anche  le  modalita'  per  la  copertura
delle   agevolazioni   stesse   attraverso   specifiche    componenti
tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a  strumenti  di  tipo
perequativo. 
  3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono  computabili  ai  fini  della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei
lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1  da  parte  dei
datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore
dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. 
  4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che
alla data del 24 agosto 2016 risiedevano  o  avevano  sede  legale  o
operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano  applicazione
le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione,
cessazione e variazione del  rapporto  di  lavoro,  in  scadenza  nel
periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
  5. Gli eventi che hanno colpito  i  residenti  dei  Comuni  di  cui
all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai  sensi
dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione
della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla
Centrale dei rischi. 
  6. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  7,  commi  1  e  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13
settembre 2016, n.  393,  gli  adempimenti  specifici  delle  imprese
agricole connessi  a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di
normative comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni
e  comunicazione  degli  eventi  in  stalla   nonche'   registrazioni
dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli  eventi  sismici,  con  eccezione  degli  animali  soggetti   a
movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017. 
  7.  Le  persone  fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le  persone
giuridiche che hanno sede  legale  o  operativa  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per
le istanze  presentate  alla  pubblica  amministrazione  fino  al  31
dicembre 2016. 
  8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla
politica  agricola  comune  2014  -  2020,  compresi  quelli  assunti
volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui
al regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  nonche'  al  metodo  di  produzione
biologica  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007   del
Consiglio del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda  2016,
il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli
obblighi e degli impegni  previsti,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11  marzo  2014.
La  dichiarazione   dell'autorita'   amministrativa   competente   e'
considerata  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del   citato
regolamento n. 640/2014. 
  9. Le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  autorizzano  le
aziende biologiche situate  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1  ad
usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad  un  anno,  delle
deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008
della Commissione del 5 settembre  2008.  Al  fine  di  informare  la
Commissione  europea  sulle  deroghe  concesse,  entro  un  mese  dal
rilascio delle stesse, le Regioni Lazio,  Umbria,  Abruzzo  e  Marche
comunicano  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 
  10. Il termine del 20 dicembre 2016,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  2016,  e'
prorogato al 30 settembre 2017. 
  11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per
effetto  della  sospensione,  disposta  con  il  citato  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, cosi'  come
prorogata  dal  comma  10,   avviene   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis,
della legge 27 luglio 2000, n.  212,  come  modificato  dal  presente
articolo. 
  12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese
di ottobre 2017. 
  13. Nei Comuni di  cui  all'allegato  1,  sono  sospesi  i  termini
relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria in scadenza  nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
settembre  2017.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria  gia'  versati.  Gli  adempimenti  e  i  pagamenti   dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo,
sono effettuati entro il  30  ottobre  2017,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo
di diciotto rate mensili di pari importo  a  decorrere  dal  mese  di
ottobre 2017. Agli  oneri  derivanti  dalla  sospensione  di  cui  al
presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il  2016  e  a
65,130  milioni  di  euro  per   il   2017   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  al
presente comma, si applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  14. Le disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  13,  trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016  erano  assisiti  da
professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1. 
  15. All'articolo 9  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o  differiti,
ai sensi del  comma  2,  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  sospensione,
anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  diciotto  rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze sono definiti le modalita' e i  termini  della  ripresa
dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata  del  periodo  di
sospensione, nei limiti delle  risorse  preordinate  allo  scopo  dal
fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto  di  sospensione  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati  al
predetto fondo» . 
    b) il comma 2-ter e' abrogato. 
  16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal  sisma
del 24 agosto 2016, di  cui  all'articolo  1,  purche'  distrutti  od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro
il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente  o  parzialmente,
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2017. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva  ricostruzione  o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre
2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente  puo'  dichiarare,
entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita'  totale  o
parziale del fabbricato all'autorita' comunale,  che  nei  successivi
venti giorni trasmette copia dell'atto di  verificazione  all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.  Con  decreto
del Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma
di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai  comuni
interessati del  minor  gettito  connesso  all'esenzione  di  cui  al
secondo periodo. 
  17. Per le banche insediate  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1,
ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni  sono
prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini  riferiti  ai
rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24  agosto
2016 e la data di entrata in vigore del  presente  decreto  ancorche'
relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza. 
  18. Al  fine  di  consentire  nei  Comuni  di  cui  allegato  1  il
completamento delle  attivita'  di  formazione  degli  operatori  del
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici,  l'efficacia  delle  disposizioni  in   ordine   alla
dotazione  e   all'impiego   da   parte   delle   societa'   sportive
dilettantistiche dei predetti  dispositivi,  adottate  in  attuazione
dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, e' sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017.