Art. 49 
 
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e  decadenze.  Rinvio
di udienze, comunicazione e notificazione di atti 
 
  1. Fino al 31  maggio  2017,  sono  sospesi  i  processi  civili  e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 24  agosto  2016  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza  e'  fatta  dal  presidente  dell'ufficio
giudiziario in calce alla citazione o al  ricorso,  con  decreto  non
impugnabile, e, per le cause gia'  iniziate,  con  provvedimento  del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
i termini per  il  compimento  di  qualsiasi  atto  dei  procedimenti
indicati  al  comma  1  che  chiunque  debba  svolgere  negli  uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1. 
  3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017,  le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti  o
avevano sede nei Comuni di cui  all'allegato  1,  alla  data  del  24
agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti  interessati  di
rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di  cui  all'allegato
1,  il  decorso  dei  termini  perentori,  legali  e   convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto 2016.  Fino  al  31
maggio 2017  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono
altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei  medesimi
soggetti, i termini  relativi  ai  processi  esecutivi  e  i  termini
relativi  alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che  va  dal  24  agosto
2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e
ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza  esecutiva,  sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici  giudiziari  aventi  sede
nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi  i  termini  stabiliti
dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini
per proporre querela e sono altresi' sospesi i  processi  penali,  in
qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto  2016.  Nel
procedimento di esecuzione e nel  procedimento  di  sorveglianza,  si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 24  agosto  2016,  una
delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima  della  medesima
data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui  all'articolo
1: 
  a) sono sospesi, sino alla medesima data  di  cui  al  comma  1,  i
termini  previsti  dal  codice  di  procedura  penale   a   pena   di
inammissibilita'  o  decadenza  per  lo  svolgimento   di   attivita'
difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; 
  b) salvo quanto previsto  al  comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017. 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).