Art. 33. Ammissibilita' al contributo 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attivita' di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 2. Per l'ammissione al contributo, e' previamente necessaria l'iscrizione dell'attrazione oggetto della richiesta di contributo nell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, istituito presso l'Amministrazione, e la completa rispondenza alla denominazione e alla descrizione ivi definita. 3. Sono competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141, comma 1, lett. d) del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, le Commissioni di vigilanza. L'aggiornamento dell'elenco e' effettuato con decreto del Direttore generale, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere della commissione consultiva competente. 4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di Amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonche' della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonche' del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene. 5. Con apposita domanda, puo' essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni gia' inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, puo' essere richiesto il parere favorevole della commissione di vigilanza. La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente. 6. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e' effettuata su richiesta dei soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere della commissione consultiva competente. 7. Nessun soggetto puo' essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di avere svolto attivita' a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni. 8. La domanda puo' essere presentata a partire dall'anno successivo ad almeno un triennio dal rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. 9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che: a) non abbiano soddisfatto quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera o); b) siano assegnatari nel triennio di contributi ai sensi del presente decreto; 10. L'ammissibilita' e la congruita' dei costi dichiarati nella domanda sono oggetto del parere della commissione consultiva competente.