Art. 33. 
                    Ammissibilita' al contributo 
 
  1. Ai fini della concessione dei  contributi  di  cui  al  presente
titolo, sono prese in considerazione le attivita' di cui all'articolo
2 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
  2.  Per  l'ammissione  al  contributo,  e'  previamente  necessaria
l'iscrizione dell'attrazione oggetto della  richiesta  di  contributo
nell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti  e  delle
attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968,  n.  337,
istituito presso l'Amministrazione, e la  completa  rispondenza  alla
denominazione e alla descrizione ivi definita. 
  3.  Sono  competenti  all'accertamento  degli  aspetti  tecnici  di
sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di  cui  al
comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141,  comma
1, lett. d) del regio decreto 6 maggio  1940  n.  635,  e  successive
modificazioni,   le   Commissioni   di   vigilanza.   L'aggiornamento
dell'elenco e' effettuato con  decreto  del  Direttore  generale,  di
concerto con il  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  del
Ministero  dell'Interno,  su  conforme   parere   della   commissione
consultiva competente. 
  4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma  2
e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti  interessati  e
di Amministrazioni pubbliche,  di  domanda  con  l'indicazione  della
denominazione      dell'attrazione,       delle       caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali, nonche' della categoria nella quale
si chiede l'inserimento della  stessa  attrazione.  La  domanda  deve
essere corredata della relazione di un professionista  abilitato,  di
adeguata documentazione fotografica e tecnica,  nonche'  del  verbale
della commissione di vigilanza competente da cui  risulti  il  parere
favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene. 
  5. Con apposita domanda, puo' essere richiesta  anche  la  modifica
della  denominazione  e  della  descrizione   delle   caratteristiche
tecnico-funzionali di attrazioni gia' inserite nell'elenco di cui  al
comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della  richiesta,
supportati,  nel  caso  di  modifiche  rilevanti,  da  documentazione
tecnica. In  quest'ultimo  caso,  puo'  essere  richiesto  il  parere
favorevole della commissione di vigilanza.  La  modifica  dell'elenco
viene effettuata su  conforme  parere  della  commissione  consultiva
competente. 
  6. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte nell'elenco di  cui
al comma 2 e' effettuata su richiesta dei soggetti interessati  e  da
Amministrazioni pubbliche, previo conforme parere  della  commissione
consultiva competente. 
  7. Nessun soggetto puo' essere ammesso al contributo ai sensi degli
articoli 34 e 35 del presente decreto, qualora non dimostri di  avere
svolto attivita' a  livello  professionale  per  almeno  un  triennio
nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di  cui  all'articolo  3,
comma 5, lettera d) e di essere iscritto  alla  Camera  di  Commercio
territorialmente competente da almeno tre anni. 
  8. La domanda puo' essere presentata a partire dall'anno successivo
ad almeno un triennio dal rilascio della licenza di cui  all'articolo
69 del T.U.L.P.S. 
  9. Non sono ammesse a contributo domande di esercenti che: 
    a) non abbiano  soddisfatto  quanto  previsto  dall'articolo  34,
comma 3, lettera o); 
    b) siano assegnatari nel triennio  di  contributi  ai  sensi  del
presente decreto; 
  10. L'ammissibilita' e la congruita'  dei  costi  dichiarati  nella
domanda  sono  oggetto  del  parere  della   commissione   consultiva
competente.