Art. 34. 
         Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, 
                   attrezzature e beni strumentali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  33  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  nella  misura  massima  stabilita
all'articolo 5, comma 12, del presente decreto  ovvero  del  sessanta
per cento dei costi ammissibili, fatti salvi  i  massimali  di  spesa
definiti dalla commissione consultiva  competente  per  materia,  per
acquisto di nuove attrazioni, impianti,  macchinari,  attrezzature  e
beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4  della
legge n.  337  del  1968,  agli  esercenti  circensi,  di  spettacolo
viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che  l'acquisto  si
riferisca  esclusivamente  ad   attrazioni,   impianti,   macchinari,
attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 
  2. Per impianti, macchinari,  attrezzature  e  beni  strumentali,si
intendono  quelli  che  sono  parte  del  patrimonio   dell'organismo
titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e  sono  oggetto  di
ammortamento,  in  particolare   quelli   che   costituiscono   parte
integrante e completa delle attrazioni inserite  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano  e  connotano  la
specifica  e  diretta  interazione  con  il  pubblico  propria  della
attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi  e
fondamentali della stessa, di seguito indicati: 
    a) impianto  elettrico  completo,  costituito  almeno  da  quadro
elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti; 
    b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito  almeno
da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche  e
pistoni; 
    c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra; 
    d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per  autoscontro,
miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini; 
    e) vetture, navicelle, soggetti da giostra. 
  Per  i  suindicati  acquisti  puo'  essere  presentata  domanda  di
contributo solo per due tipologie. 
  Relativamente alle piccole  attrazioni  a  funzionamento  semplice,
come classificate nell'elenco di cui all'articolo 4  della  legge  n.
337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per  non  piu'  di
otto unita'. E' altresi' condizione di ammissibilita' che i  suddetti
acquisti siano corredati da: 
    1) certificazione di conformita'  dei  beni  sottoscritta  da  un
tecnico abilitato; 
    2) copia della comunicazione trasmessa al comune  competente  del
libretto dell'attivita' di cui al decreto ministeriale  del  Ministro
dell'Interno 18 maggio 2007. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso sulla base
di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre  il
30 settembre di ogni annualita' a valere sugli acquisti effettuati  a
partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere
redatta su modello predisposto  dall'amministrazione  e,  a  pena  di
inammissibilita', corredata della seguente documentazione completa: 
    a) fatture di saldo, quietanzate ed  in  regola  con  le  vigenti
disposizioni fiscali, emesse  a  partire  dal  1°  ottobre  dell'anno
precedente a quello in cui si richiede  il  contributo.  In  caso  di
acquisto  rateale  sono  ammesse  fatture  di  acconto   emesse   nei
ventiquattro  mesi  precedenti  la  data  della  presentazione  della
domanda. Le fatture concernenti l'avvenuto acquisto, da  parte  degli
esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di  nuove  attrazioni,
impianti,  attrezzature,   macchinari,   beni   strumentali,   devono
risultare  pagate  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario,   per
l'importo corrispondente almeno alla soglia di  cui  all'articolo  5,
comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari  al  sessanta  per
cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA; 
    b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate; 
    c) copia del  contratto  di  acquisto,  dal  quale  risultino  le
modalita' e tempistiche di pagamento; 
    d) estratto del registro  dei  beni  ammortizzabili,  ovvero  del
registro   IVA   acquisti,   comprovante    l'avvenuta    annotazione
dell'attrazione acquistata; 
    e)   documentazione    comprovante    l'avvenuta    registrazione
dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e  attribuzione  del  relativo
codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre  dell'anno
precedente a quello in cui  si  richiede  il  contributo  dai  comuni
competenti,  ovvero  copia  della  domanda  di  registrazione  e   di
attribuzione del  codice  medesimo,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  del  Ministro  dell'Interno  18  maggio  2007  e  successive
modificazioni. Non sono  accettate  domande  che  abbiano  un  codice
identificativo intestato alla  ditta  venditrice  o  costruttrice,  o
richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per  la
presentazione della domanda di contributo; 
    f) documento  di  trasporto  rilasciato  dalla  ditta  venditrice
stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera,
il certificato di importazione (C.M.R.); 
    g)  documentazione  fotografica   dell'attrazione,   di   ciascun
impianto o bene acquistato,  realizzata  a  montaggio  ultimatopresso
l'esercente, sottoscritta e  convalidata  dal  legale  rappresentante
della ditta venditrice; 
    h)  autorizzazioni  comunali,  di   cui   all'articolo   69   del
T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno
a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante,  licenza
di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.  aggiornata  con  l'inserimento
dell'attrazione, impianto o bene oggetto dell'acquisto; 
    i)  in  caso  di  acquisto  con  pagamento  rateale  deve  essere
trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta  fornitrice,
attestante l'esistenza o meno  di  riserva  di  proprieta'  sul  bene
venduto; 
    l) nel caso dell'acquisto  di  autocaravan,  trattori,  rimorchi,
semirimorchi  e,  solo  per  il  settore  circense,  di  autoveicoli,
presentazione della copia autenticata  della  carta  di  circolazione
dell'autoveicolo,   ovvero   di    autocertificazione,    ai    sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000, attestante che lo stesso e' immatricolato ad  uso  speciale
circhi o di spettacolo viaggiante; 
    m) nel caso di imprese di produzione di circo,  dichiarazione  di
aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la
data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni;
in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo  3,
comma 8, del presente  decreto,  tale  requisito  minimo  e'  pari  a
sessanta; 
    n) dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  resa  dal  legale
rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente: 
      1) denominazione e sede della ditta coproduttrice o  fornitrice
e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente; 
      2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei  beni  acquistati  con
attestazione  che  trattasi  di  attrazioni,  impianti,   macchinari,
attrezzature, beni strumentali nuovi  di  fabbrica  e  non  di  usato
ricondizionato, nonche' l'anno di fabbricazione. 
    o)  l'ammissibilita'  di  una  nuova  domanda,  a  decorrere  dal
triennio successivo alla precedente assegnazione, e' subordinata alla
presentazione da parte dell'istante della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  attestante  l'avvenuto
saldo del bene,  acquistato  ratealmente,  per  il  quale  era  stato
precedentemente erogato il contributo. 
  La documentazione  prevista  dal  presente  articolo,  qualora  gli
originali fossero in lingua straniera,  deve  essere  prodotta  nella
traduzione asseverata in lingua italiana. 
  4.  Gli  esercenti  di   motoautoacrobatiche   possono   richiedere
contributi di cui al presente decreto  solo  ai  sensi  del  presente
articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni  SIAE,  di  avere
effettuato almeno seicento rappresentazioni  nell'arco  degli  ultimi
sei anni. 
  5. Ulteriori  contributi  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo possono essere  concessi  al  medesimo  richiedente  solo  a
partire dal terzo anno successivo a quello  in  cui  e'  avvenuta  la
precedente assegnazione; a tal  fine,  il  richiedente  e'  tenuto  a
produrre attestazione, mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica  n.
445 del 2000, della conservazione del bene gia' oggetto di contributo
per almeno un anno. 
  6. Per  le  seguenti  attrezzature,  non  possono  essere  concessi
contributi se non e' trascorso  dalla  precedente  assegnazione,  per
l'acquisto  della  stessa  tipologia  di  bene,  il  numero  di  anni
rispettivamente indicati: 
    a)  chapiteaux,  autoveicoli  o  trattori  adibiti  ad   uso   di
spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque; 
    b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni
otto. 
  7.  Nel  caso  di  esercenti   di   motoautoacrobatiche,   per   la
presentazione di  una  nuova  domanda  di  contributo  devono  essere
trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione  e,
nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno  seicento
rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE. 
  8. In caso di riscontrate  gravi  irregolarita'  nelle  domande  di
contributo, anche con  riferimento  a  dichiarazioni  di  terzi,  per
acquisti di cui al presente articolo,  i  soggetti  richiedenti  sono
esclusi dall'assegnazione di contributi allo  stesso  titolo  per  il
successivo quinquennio. 
  9. L'eventuale  rinuncia  al  contributo  assegnato  ai  sensi  del
presente articolo esclude dalla possibilita' di presentare domanda di
contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione. 
  10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del
bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni
di  parte  del  valore,  di  beni  precedentemente   acquistati   con
contributi  erogati  dall'Amministrazione.  Tale  previsione  non  si
applica in caso di permute o compensazioni relative a  beni  che  non
sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il
valore  dei  beni  deve  essere  attestato   da   una   dichiarazione
proveniente  da  un  tecnico  abilitato  terzo  rispetto  alle  parti
contraenti. 
  11. Ai fini dell'erogazionedel contributo assegnato  ai  sensi  del
presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro  il
termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione: 
    a)  attestazione  circa  eventuali  modifiche  della   precedente
dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di  proprieta'
sul bene acquistato; 
    b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle
singole fatture pagate; 
    c) copia  degli  ulteriori  pagamenti  tramite  bonifici  bancari
eccedenti il sessanta per cento di cui al comma  3,  lettera  a)  del
presente articolo o copia del relativo piano di pagamento; 
    d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del
codice identificativo in caso di presentazione della  sola  richiesta
all'atto della domanda. 
  12. La  documentazione  consuntiva  richiesta  dall'amministrazione
deve essere inviata in forma completa entro e non oltre  centoottanta
giorni dalla  data  dell'avviso  di  ricevimento  della  notifica  di
assegnazione da parte  dell'amministrazione  medesima.  Decorso  tale
termine, e in caso di documentazione  incompleta,  il  contributo  e'
revocato.