Art. 34. Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima stabilita all'articolo 5, comma 12, del presente decreto ovvero del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l'acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali,si intendono quelli che sono parte del patrimonio dell'organismo titolare dell'esercizio di spettacolo viaggiante e sono oggetto di ammortamento, in particolare quelli che costituiscono parte integrante e completa delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337/1968, che realizzano e connotano la specifica e diretta interazione con il pubblico propria della attrazione stessa o sono costitutivi di elementi unitari, completi e fondamentali della stessa, di seguito indicati: a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti; b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni; c) plafonatura integrale e/o soffitto dell'intera giostra; d) pavimentazione integrale dell'intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini; e) vetture, navicelle, soggetti da giostra. Per i suindicati acquisti puo' essere presentata domanda di contributo solo per due tipologie. Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice, come classificate nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, sono ammissibili richieste di contributo per non piu' di otto unita'. E' altresi' condizione di ammissibilita' che i suddetti acquisti siano corredati da: 1) certificazione di conformita' dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato; 2) copia della comunicazione trasmessa al comune competente del libretto dell'attivita' di cui al decreto ministeriale del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007. 3. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualita' a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente. Tale domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'amministrazione e, a pena di inammissibilita', corredata della seguente documentazione completa: a) fatture di saldo, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. In caso di acquisto rateale sono ammesse fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data della presentazione della domanda. Le fatture concernenti l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o di spettacolo viaggiante, di nuove attrazioni, impianti, attrezzature, macchinari, beni strumentali, devono risultare pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente almeno alla soglia di cui all'articolo 5, comma 12, e al comma 1 del presente articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al netto dell'IVA; b) copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate; c) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalita' e tempistiche di pagamento; d) estratto del registro dei beni ammortizzabili, ovvero del registro IVA acquisti, comprovante l'avvenuta annotazione dell'attrazione acquistata; e) documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dell'attrazione oggetto dell'acquisto, e attribuzione del relativo codice identificativo, rilasciato a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in cui si richiede il contributo dai comuni competenti, ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice medesimo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modificazioni. Non sono accettate domande che abbiano un codice identificativo intestato alla ditta venditrice o costruttrice, o richiesto o volturato in data successiva a quella di scadenza per la presentazione della domanda di contributo; f) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice stessa; in caso di bene proveniente ed acquistato da ditta straniera, il certificato di importazione (C.M.R.); g) documentazione fotografica dell'attrazione, di ciascun impianto o bene acquistato, realizzata a montaggio ultimatopresso l'esercente, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice; h) autorizzazioni comunali, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., relative all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno a cui si riferisce l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento dell'attrazione, impianto o bene oggetto dell'acquisto; i) in caso di acquisto con pagamento rateale deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, attestante l'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene venduto; l) nel caso dell'acquisto di autocaravan, trattori, rimorchi, semirimorchi e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che lo stesso e' immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante; m) nel caso di imprese di produzione di circo, dichiarazione di aver effettuato, nell'anno di presentazione della domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almenocentocinquanta rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, tale requisito minimo e' pari a sessanta; n) dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal legale rappresentante della ditta costruttrice o venditrice, contenente: 1) denominazione e sede della ditta coproduttrice o fornitrice e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente; 2) dichiarazione tecnico-descrittiva dei beni acquistati con attestazione che trattasi di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali nuovi di fabbrica e non di usato ricondizionato, nonche' l'anno di fabbricazione. o) l'ammissibilita' di una nuova domanda, a decorrere dal triennio successivo alla precedente assegnazione, e' subordinata alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto saldo del bene, acquistato ratealmente, per il quale era stato precedentemente erogato il contributo. La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana. 4. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richiedere contributi di cui al presente decreto solo ai sensi del presente articolo e devono dimostrare, mediante attestazioni SIAE, di avere effettuato almeno seicento rappresentazioni nell'arco degli ultimi sei anni. 5. Ulteriori contributi per le finalita' di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la precedente assegnazione; a tal fine, il richiedente e' tenuto a produrre attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della conservazione del bene gia' oggetto di contributo per almeno un anno. 6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non e' trascorso dalla precedente assegnazione, per l'acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati: a) chapiteaux, autoveicoli o trattori adibiti ad uso di spettacolo viaggiante, gradinate e tribune: anni cinque; b) gruppi elettrogeni, autocaravan, rimorchi e semirimorchi: anni otto. 7. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche, per la presentazione di una nuova domanda di contributo devono essere trascorsi almeno sei anni da quello della precedente assegnazione e, nello stesso periodo, devono essere state effettuate almeno seicento rappresentazioni, documentate da attestazioni SIAE. 8. In caso di riscontrate gravi irregolarita' nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio. 9. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilita' di presentare domanda di contributo nell'anno successivo a quello di assegnazione. 10. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall'Amministrazione. Tale previsione non si applica in caso di permute o compensazioni relative a beni che non sono stati oggetto di contributo a valere sul Fondo. In tali casi, il valore dei beni deve essere attestato da una dichiarazione proveniente da un tecnico abilitato terzo rispetto alle parti contraenti. 11. Ai fini dell'erogazionedel contributo assegnato ai sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione, entro il termine stabilito al successivo comma 12, la seguente documentazione: a) attestazione circa eventuali modifiche della precedente dichiarazione relativa all'esistenza o meno di riserva di proprieta' sul bene acquistato; b) in caso di pagamento rateale, copia dei bonifici bancari delle singole fatture pagate; c) copia degli ulteriori pagamenti tramite bonifici bancari eccedenti il sessanta per cento di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo o copia del relativo piano di pagamento; d) documentazione comprovante la registrazione e attribuzione del codice identificativo in caso di presentazione della sola richiesta all'atto della domanda. 12. La documentazione consuntiva richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell'amministrazione medesima. Decorso tale termine, e in caso di documentazione incompleta, il contributo e' revocato.