Art. 35. 
                Danni conseguenti ad evento fortuito 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  33  del  presente
decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del cinquanta
per cento dei costi ammissibili, fatti salvi  i  massimali  di  spesa
definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per  la
ricostituzione degli  impianti  distrutti  o  danneggiati  da  eventi
fortuiti  verificatisi  sul  territorio  nazionale,  agli   esercenti
circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi: 
    a) siano in possesso della licenza di  cui  all'articolo  69  del
T.U.L.P.S. da almeno tre anni; 
    b) siano  iscritti  alla  Camera  di  Commercio  territorialmente
competente da almeno tre anni; 
      c) qualora l'evento  fortuito  consista  in  un  incendio,  che
abbiano contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra
almeno per  il  trentaper  cento  il  valore  dell'impianto  e  delle
attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio. 
  2. La domanda deve essere presentata entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data dell'evento fortuito che ha  causato  il  danno.  A
pena di inammissibilita', la domanda deve essere corredata da: 
    a) relazione  nella  quale  siano  indicate  dettagliatamente  le
circostanze dell'evento e l'entita' del danno subito; 
    b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita'  competente
(pubblica  sicurezza,   vigili   del   fuoco,   polizia   municipale,
carabinieri) eventualmente intervenuta o  che  abbia  comunque  avuto
conoscenza dell'evento, nella quale vengano  attestati  la  data,  il
luogo, le cause e le circostanze dell'evento e vengano  sommariamente
descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature; 
    c)  documentazione  fotografica  degli   impianti   distrutti   o
danneggiati, retro firmata dal richiedente  con  l'indicazione  della
data e del luogo dell'evento; 
    d) relazione tecnica di ditta specializzata o  di  professionista
abilitato, dalla quale risulti la consistenza e  la  valutazione  dei
danni subiti; 
    e) preventivo di spesa per la  ricostituzione  degli  impianti  e
delle attrezzature distrutte o danneggiate; 
    f) originale o copia autenticata della polizza di  assicurazione,
nel caso di incendio; 
    g) dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,   attestante   che
l'esercizio dell'attivita' relativa all'attrazione, per il cui  danno
si chiede  un  contributo,  sia  svolto  direttamente  dall'esercente
titolare della domanda. 
  3. Per l'erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la
seguente documentazione: 
    a) fatture quietanzate ed in regola con le  vigenti  disposizioni
fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata  mediante  bonifico
bancario,  e  corredata  da  relativa  documentazione.  I   pagamenti
attestati   con    altre    forme    di    pagamento    comporteranno
l'inammissibilita' della domanda; 
    b)  dichiarazione  della  ditta  che  ha  provveduto  ai  lavori,
comprovante l'avvenuta consegna del materiale o  l'effettuazione  dei
lavori di ricostituzione delle attrezzature  danneggiate,  l'avvenuto
saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonche' documentazione
fotografica  dell'attrazione  ricostituita,  convalidate  dal  legale
rappresentante della ditta stessa; 
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, nella quale l'interessato  attesti,  sotto  la  propria
responsabilita', che: 
      1) non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi, per  i
medesimi danni  subiti,  da  parte  di  altri  organismi  pubblici  o
privati. In caso affermativo, l'interessato  e'  tenuto  ad  indicare
l'ente erogatore e l'ammontare del contributo; 
      2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna
copertura assicurativa; qualora,  invece,  sia  stata  contratta  una
polizza di assicurazione,  l'interessato  e'  tenuto  a  dichiararlo,
indicando per l'incendio o altra causa l'importo del risarcimento che
sia stato concordato o liquidato. Resta  fermo  quanto  previsto  nel
precedente comma 1, lettera b), in materia di copertura  assicurativa
in caso di incendio; 
  d) qualora il danno sia stato provocato da incendio  doloso,  copia
del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso  dalla
competente  autorita'  giudiziaria,   nonche'   dichiarazione   della
compagnia di  assicurazione  attestante  l'importo  del  risarcimento
liquidato o concordato. 
    4. Per l'erogazione del contributo, la documentazione  consuntiva
richiesta dall'amministrazione deve essere inviata in forma  completa
entro e non oltre  centoottanta  giorni  dalla  data  dell'avviso  di
ricevimento    della    notifica    di    assegnazione    da    parte
dell'amministrazione  medesima.  Diversamente,   il   contributo   e'
revocato.