Art. 36. Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 33 del presente decreto, e' concesso un contributo nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che: a) siano proprietari o abbiano la disponibilita' dell'area da strutturare per almeno un decennio; b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attivita' circense; c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all'albo, approvato con delibera del comune competente; d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualita'. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa: a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l'inammissibilita' della domanda; b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l'agibilita' dell'area strutturata; c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.