Art. 32 
 
               Disposizioni transitorie e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni dei capi da I a IX si  applicano  ai  magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari
in  servizio  alla  medesima  data  per  quanto  non  previsto  dalle
disposizioni del capo XI.  Dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al
secondo periodo, ai magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si  applicano  tutte  le
disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3. 
  2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3,  comma  1,
primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari  in  servizio
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia di cui al predetto articolo.  I  predetti  magistrati  sono
assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
secondo periodo, a condizione che  quest'ultimo  decreto  preveda  il
corrispondente  posto  in  pianta  organica,  anche  con  riferimento
all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  secondo  periodo,  e'
disposta la riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  i  magistrati
onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico  da  minor
tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo
ufficio dello stesso distretto. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre
2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1,
lettera c), numero 2), e al comma  3,  lettera  d),  capoverso  «Art.
60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre
2021. 
  5.  A  decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti   civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025. 
  6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  e),
si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all'articolo 18, comma 2. 
  7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera  di
cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 
  8.  L'incarico  dei  magistrati  onorari  nominati  successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n.  92,
e prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ha  durata
quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina  e  il  tirocinio
dei magistrati onorari di cui al presente comma sono  regolati  dalle
disposizioni vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  9. Fermo quanto disposto dall'articolo  6  della  legge  28  aprile
2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  i
giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio  a  tale
data possono essere destinati in supplenza o in  applicazione,  anche
parziale, in un ufficio del giudice  di  pace  del  circondario  dove
prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e
con le modalita' indicate nella stessa disposizione.  Nel  corso  del
periodo  di  supplenza  o  di  applicazione  la  liquidazione   delle
indennita' ha  luogo  in  conformita'  ai  criteri  previsti  per  le
funzioni e i compiti effettivamente svolti. 
  10.  In  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Ministro   della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro  tre
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
Consiglio superiore della magistratura  adotta  per  l'anno  2017  la
delibera di cui all'articolo 6, comma  1,  individuando,  nei  limiti
delle risorse disponibili, i posti da pubblicare,  sulla  base  delle
piante  organiche  degli  uffici  del  giudice  di   pace   e   delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari. 
  11.  I  procedimenti  disciplinari  pendenti   nei   confronti   di
magistrati onorari in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad  essere  regolati  dalle  disposizioni
vigenti prima della predetta data. 
  12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse
nuove azioni disciplinari a carico  di  magistrati  onorari  gia'  in
servizio alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  per
fatti commessi prima della medesima data; in  relazione  ai  predetti
fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3
a 10. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il decreto legislativo 21  maggio  2016,  n.  92,
          vedi nelle note all'art. 29 del presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 28
          aprile 2016, n. 57: 
              «Art. 6 (Applicazione dei giudici di pace). - 1.  Fermi
          i divieti di cui all'art. 4, possono  essere  applicati  ad
          altri  uffici  del  giudice  di   pace,   indipendentemente
          dall'integrale copertura del relativo organico,  quando  le
          esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili  e
          prevalenti, uno o piu' giudici di pace in  servizio  presso
          gli uffici del medesimo distretto. 
              2. La scelta  dei  giudici  di  pace  da  applicare  e'
          operata  secondo   criteri   obiettivi   e   predeterminati
          indicati, in via generale, con deliberazione del  Consiglio
          superiore della magistratura.  L'applicazione  e'  disposta
          con decreto  motivato,  sentito  il  consiglio  giudiziario
          integrato a norma del comma 2 dell'art. 4  della  legge  21
          novembre 1991,  n.  374,  dal  presidente  della  corte  di
          appello.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa  al  Consiglio
          superiore della magistratura e al Ministro della  giustizia
          a norma dell'art.  42  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 
              3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al  comma
          2  e'  espresso,  sentito  previamente  l'interessato,  nel
          termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 
              4. L'applicazione non puo' superare  la  durata  di  un
          anno. Nei casi  di  necessita'  dell'ufficio  al  quale  il
          giudice di pace e' applicato puo' essere rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un   anno.   In   ogni   caso,
          un'ulteriore applicazione non puo' essere disposta  se  non
          siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 
              5. Le disposizioni del  presente  articolo  cessano  di
          avere efficacia decorsi due anni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              6. Per le finalita'  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
          autorizzata la spesa di euro 100.550 per  l'anno  2016,  di
          euro 201.100 per l'anno 2017 e di euro 100.550  per  l'anno
          2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018
          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della giustizia.».