Art. 33 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374; c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 33: - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28. - La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, S.O. - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n. 66, S.O. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.