Art. 34 Monitoraggio 1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura. 2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati: a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; e) il numero dei tribunali ordinari nei quali e' stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione; f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile dell'indennita'; g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di quelli revocati. 3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalita' previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le modalita' di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario. 4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo e', in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilita' tra lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea. 5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta a norma del presente articolo.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148): «Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati). - 1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. 3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2. 4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo. 5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma 3.».