Art. 34 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione delle disposizioni  del  presente  decreto,
con particolare riferimento agli  effetti  prodotti  e  ai  risultati
conseguiti. I  criteri  di  monitoraggio  e  i  dati  rilevanti  sono
stabiliti dal Ministro  della  giustizia,  acquisito  il  parere  del
Consiglio superiore della magistratura. 
  2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia  sottopone,  in
particolare, a monitoraggio i seguenti dati: 
  a) il numero dei procedimenti  pendenti,  sopravvenuti  e  definiti
presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile  e
penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; 
  b) la durata  media  dei  procedimenti  di  cui  alla  lettera  a),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; 
  c) il numero dei procedimenti  pendenti,  sopravvenuti  e  definiti
presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale  e,
all'interno del medesimo settore, per materie; 
  d) la durata  media  dei  procedimenti  di  cui  alla  lettera  c),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; 
  e) il numero dei tribunali ordinari nei  quali  e'  stata  disposta
l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai  giudici  onorari
di pace a norma dell'articolo 11,  con  specifica  rilevazione  della
condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento
del provvedimento di assegnazione; 
  f) lo stato delle spese di  giustizia  relative  alla  magistratura
onoraria,   distinguendo   tra   componente   fissa    e    variabile
dell'indennita'; 
  g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico  e  di
quelli revocati. 
  3. Per ciascun ufficio  del  giudice  di  pace  mantenuto  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  e'
sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio  di
cui al presente articolo, il livello  di  efficienza  nell'erogazione
del servizio giustizia in relazione ai  dati  medi  nazionali.  Fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, qualora  il  livello  di  efficienza  risulti
insufficiente il relativo ufficio viene soppresso  con  le  modalita'
previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I  giudici  onorari  in
servizio  presso  l'ufficio  soppresso  sono  riassegnati,   con   le
modalita' di cui all'articolo 32, comma 2,  ad  altro  ufficio  dello
stesso circondario. 
  4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo  e',  in
ogni  caso,   svolta   avendo   particolare   riguardo   alla   piena
compatibilita' tra lo stato  di  attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto e i livelli minimi  di  regolazione  previsti  dalla
normativa europea. 
  5. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  della  giustizia
trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una
relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta
a norma del presente articolo. 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 7  settembre  2012,  n.  156  (Revisione  delle
          circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre  2011,
          n. 148): 
              «Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste  degli
          enti locali interessati). -  1.  Le  tabelle  di  cui  agli
          articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino  ufficiale  e
          sul  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia,  con
          l'espressa  indicazione  del  termine  perentorio  per   la
          presentazione della richiesta di cui al comma 2. 
              2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui  al
          comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
          loro, possono richiedere il mantenimento degli  uffici  del
          giudice di pace, con competenza sui  rispettivi  territori,
          di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale
          accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
          funzionamento e di erogazione del servizio giustizia  nelle
          relative sedi,  ivi  incluso  il  fabbisogno  di  personale
          amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
          medesimi. 
              3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di  cui
          al comma  2,  il  Ministro  della  giustizia,  valutata  la
          rispondenza delle richieste e degli  impegni  pervenuti  ai
          criteri di cui  al  medesimo  comma,  apporta  con  proprio
          decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di  cui  agli
          articoli 1 e 2. 
              4. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  rimane  a  carico
          dell'amministrazione     giudiziaria     unicamente      la
          determinazione dell'organico del personale di  magistratura
          onoraria  entro  i   limiti   della   dotazione   nazionale
          complessiva nonche' la formazione  del  relativo  personale
          amministrativo. 
              5. Qualora l'ente locale richiedente non  rispetti  gli
          impegni relativi al personale amministrativo ed alle  spese
          di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un  anno,  il
          relativo   ufficio   del    giudice    di    pace    verra'
          conseguentemente soppresso con le  modalita'  previste  dal
          comma 3.».