Art. 35 Disposizioni finanziarie e finali 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non e' dovuta alcuna indennita' di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando