Art. 35 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Al giudice  onorario  di  pace  assegnato  nell'ufficio  per  il
processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro  ufficio
del giudice di pace a norma dell'articolo 14  non  e'  dovuta  alcuna
indennita' di missione o di trasferimento,  dovendosi  intendere  per
sede di servizio il circondario del tribunale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Orlando