Art. 35 
 
            Obiettivi della funzione di revisione interna 
 
  1. Fermo quanto previsto dagli articoli da 26 a 31 e ai fini di cui
all'art. 271 degli atti delegati e all'art. 30-quinquies del  Codice,
l'impresa istituisce una funzione di revisione interna, incaricata di
valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e  l'adeguatezza  del
sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema
di governo societario e le eventuali necessita' di adeguamento, anche
attraverso attivita' di supporto e di consulenza alle altre  funzioni
aziendali. 
  2. Fermo restando il rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  31,
comma  1,  l'impresa  assicura  l'indipendenza  della   funzione   di
revisione interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali. 
  3. L'impresa puo' consentire, in via  eccezionale  e  residuale,  a
coloro che svolgono la funzione  di  revisione  interna  di  svolgere
ulteriori funzioni fondamentali, laddove ricorrano le  condizioni  di
cui all'art. 271, paragrafo 2, degli atti delegati,  dimostrando  che
e' in ogni caso in grado di  evitare  l'insorgenza  di  conflitti  di
interessi  e  di  garantire  l'obiettivita'  e  l'indipendenza  della
funzione di revisione interna. In  tale  ipotesi  l'impresa  comunica
prontamente all'IVASS  l'adozione  della  soluzione  organizzativa  e
fornisce dimostrazione della sussistenza  dei  presupposti  richiesti
dalla  normativa  per  l'assunzione  della  relativa  determinazione,
nonche' di quanto richiesto dal presente comma.