Art. 36 
 
             Compiti della funzione di revisione interna 
 
  1. La funzione di revisione interna uniforma la  propria  attivita'
agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale
ed internazionale e verifica: 
    a)  la  correttezza  dei  processi  gestionali  e  l'efficacia  e
l'efficienza delle procedure organizzative; 
    b) la regolarita' e la funzionalita' dei flussi  informativi  tra
settori aziendali; 
    c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro  affidabilita'
affinche' non sia inficiata  la  qualita'  delle  informazioni  sulle
quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; 
    d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri
di correttezza e di regolare tenuta della contabilita'; 
    e)   l'efficacia   dei   controlli   svolti    sulle    attivita'
esternalizzate. 
  2. Durante l'esecuzione dell'attivita' di revisione e  in  sede  di
valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione  di
revisione interna: 
    a)  svolge  i  compiti  ad  essa  assegnati  con   autonomia   ed
obiettivita'  di  giudizio,  in  modo  da   preservare   la   propria
indipendenza e imparzialita', in coerenza con le direttive a tal fine
definite dall'organo amministrativo; 
    b) instaura collegamenti organici con tutti i centri titolari  di
funzioni di controllo interno. 
  3. A seguito dell'analisi sull'attivita' oggetto di  controllo,  il
titolare della funzione di  revisione  interna  procede,  secondo  le
modalita' e la periodicita'  fissata  dall'organo  amministrativo,  a
comunicare   all'organo   amministrativo,   all'alta   direzione   ed
all'organo  di  controllo,  la  valutazione  delle  risultanze  e  le
eventuali  disfunzioni  e  criticita';  resta  fermo   l'obbligo   di
segnalare  con  urgenza  all'organo  amministrativo  e  a  quello  di
controllo le situazioni di particolare gravita'. 
  4.  L'attivita'  di  revisione,  con   specifica   evidenza   degli
interventi effettuati,  e'  adeguatamente  documentata,  raccolta  ed
archiviata. I rapporti di revisione sono obiettivi, chiari, concisi e
tempestivi,  contengono  suggerimenti  per   eliminare   le   carenze
riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine  ai  tempi  per  la
loro rimozione. I rapporti  sono  conservati  presso  la  sede  della
societa'   o   mediante   modalita'   alternative   di   assolvimento
dell'obbligo  di  conservazione  documentale  coerenti   con   quanto
previsto da ulteriori disposizioni attuative  emanate  dall'IVASS,  e
sono redatti in modo tale da consentire di effettuare una valutazione
in merito all'efficacia dell'attivita' svolta dalla  funzione  stessa
ed anche di riconsiderare le revisioni  effettuate  e  le  risultanze
prodotte. Le risultanze della specifica  area  oggetto  di  controllo
sono altresi' comunicate al responsabile della  funzione  interessata
dall'attivita' di revisione. 
  5. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 35, comma  3
del presente regolamento e dall'art.  271  degli  atti  delegati  con
riguardo all'adozione di adeguate misure  al  fine  di  attenuare  il
rischio di conflitti di interesse, a coloro che svolgono la  funzione
di revisione interna non sono affidate  responsabilita'  operative  o
incarichi di verifica di attivita' per  le  quali  abbiano  avuto  in
precedenza autorita'  o  responsabilita'  se  non  sia  trascorso  un
ragionevole periodo di tempo. 
  6. La revisione interna si conclude con l'attivita'  di  follow-up,
consistente nella verifica a distanza di tempo  dell'efficacia  delle
correzioni apportate al sistema.