Art. 36 Compiti della funzione di revisione interna 1. La funzione di revisione interna uniforma la propria attivita' agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica: a) la correttezza dei processi gestionali e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative; b) la regolarita' e la funzionalita' dei flussi informativi tra settori aziendali; c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilita' affinche' non sia inficiata la qualita' delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilita'; e) l'efficacia dei controlli svolti sulle attivita' esternalizzate. 2. Durante l'esecuzione dell'attivita' di revisione e in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di revisione interna: a) svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed obiettivita' di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialita', in coerenza con le direttive a tal fine definite dall'organo amministrativo; b) instaura collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno. 3. A seguito dell'analisi sull'attivita' oggetto di controllo, il titolare della funzione di revisione interna procede, secondo le modalita' e la periodicita' fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione ed all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticita'; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravita'. 4. L'attivita' di revisione, con specifica evidenza degli interventi effettuati, e' adeguatamente documentata, raccolta ed archiviata. I rapporti di revisione sono obiettivi, chiari, concisi e tempestivi, contengono suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione. I rapporti sono conservati presso la sede della societa' o mediante modalita' alternative di assolvimento dell'obbligo di conservazione documentale coerenti con quanto previsto da ulteriori disposizioni attuative emanate dall'IVASS, e sono redatti in modo tale da consentire di effettuare una valutazione in merito all'efficacia dell'attivita' svolta dalla funzione stessa ed anche di riconsiderare le revisioni effettuate e le risultanze prodotte. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresi' comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attivita' di revisione. 5. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 35, comma 3 del presente regolamento e dall'art. 271 degli atti delegati con riguardo all'adozione di adeguate misure al fine di attenuare il rischio di conflitti di interesse, a coloro che svolgono la funzione di revisione interna non sono affidate responsabilita' operative o incarichi di verifica di attivita' per le quali abbiano avuto in precedenza autorita' o responsabilita' se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo. 6. La revisione interna si conclude con l'attivita' di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.