Art. 37 
 
            Nomina e compiti del titolare della funzione 
                        di revisione interna 
 
  1. Ai fini della nomina e della revoca del titolare della  funzione
di revisione interna di  cui  all'art.  26,  comma  2,  fermo  quanto
previsto dall'art. 28, viene sentito l'organo  di  controllo  e,  ove
presente, anche il Comitato per il controllo interno e i  rischi.  Il
titolare  della  funzione  e'  dotato  dell'autorita'  necessaria   a
garantire l'indipendenza della stessa. 
  2. Nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  29,  il  piano  di
attivita' presentato dal titolare della funzione di revisione interna
individua almeno: 
    a) le attivita' di verifica del sistema di  controllo  interno  e
delle ulteriori componenti del sistema di governo  societario  ed  in
particolare del flusso informativo e del sistema informatico; 
    b)  le  attivita'  a  rischio,  le  operazioni  e  i  sistemi  da
verificare, descrivendo i criteri sulla base  dei  quali  sono  stati
selezionati e specificando le risorse necessarie  all'esecuzione  del
piano.  Analogo  procedimento  e'  seguito  in  caso  di   variazioni
significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in  modo
da fronteggiare le esigenze impreviste. 
  3. Ai fini dell'art.  271,  paragrafo  3  lettera  d),  degli  atti
delegati e dell'art. 30 del  presente  regolamento,  nella  relazione
riepilogativa sono inclusi anche  gli  interventi  di  follow-up  con
indicazione degli esiti delle verifiche ivi comprese  quelle  di  cui
all'art. 29, comma 4 del presente regolamento, nonche'  dei  soggetti
e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo,  dell'efficacia  e
della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere  le
criticita' inizialmente rilevate.