Art. 37 Nomina e compiti del titolare della funzione di revisione interna 1. Ai fini della nomina e della revoca del titolare della funzione di revisione interna di cui all'art. 26, comma 2, fermo quanto previsto dall'art. 28, viene sentito l'organo di controllo e, ove presente, anche il Comitato per il controllo interno e i rischi. Il titolare della funzione e' dotato dell'autorita' necessaria a garantire l'indipendenza della stessa. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, il piano di attivita' presentato dal titolare della funzione di revisione interna individua almeno: a) le attivita' di verifica del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico; b) le attivita' a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento e' seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste. 3. Ai fini dell'art. 271, paragrafo 3 lettera d), degli atti delegati e dell'art. 30 del presente regolamento, nella relazione riepilogativa sono inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche ivi comprese quelle di cui all'art. 29, comma 4 del presente regolamento, nonche' dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticita' inizialmente rilevate.