Art. 41 Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte dell'impresa 1. Ai fini di cui all'art. 109, comma 1-bis del Codice, l'impresa che opera in qualita' di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all'IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell'incarico con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 2. Il responsabile di cui al comma 1 deve: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice; b) essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalita' e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti: i) mercati assicurativi e finanziari; ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario; iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse; iv) gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attivita' di distribuzione; v) attivita' e prodotti assicurativi e finanziari. 3. I criteri che l'impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all'art. 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell'impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni e complessita', anche operativa, tipologia di attivita' svolta e i rischi ad essa connessi. 4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e' accertato dall'organo amministrativo dell'impresa. Delle valutazioni effettuate e' fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile della distribuzione. 5. L'impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l'insussistenza, lo comunica all'IVASS entro il termine di cui all'art. 43, comma 3, lettera c). 6. L'impresa puo' avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato: a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice; b) il possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV. 7. L'impresa di cui al comma 6: a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa; b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV. 8. Le imprese conservano, ai sensi dell'art. 67, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.