Art. 41 
 
     Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte dell'impresa 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 109, comma 1-bis del  Codice,  l'impresa
che  opera  in  qualita'  di   distributore   individua   almeno   un
responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente
le caratteristiche definite all'art. 2, comma 1,  lettera  pp)  e  ne
comunica il nominativo all'IVASS nel termine di trenta  giorni  dalla
data del conferimento dell'incarico con le modalita' di cui  all'art.
9, comma 3. 
  2. Il responsabile di cui al comma 1 deve: 
  a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.  110,  comma
1, del Codice; 
  b)  essere  scelto  tra  persone  in  possesso  di  una  comprovata
professionalita' e competenza in materia assicurativa e  finanziaria.
Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita
attraverso gli studi  e  la  formazione,  e  la  conoscenza  pratica,
conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o  in
corso, posseduta nei seguenti ambiti: 
  i) mercati assicurativi e finanziari; 
  ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario; 
  iii) assetti organizzativi e di  governo  societario,  ivi  inclusi
quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti
di interesse; 
  iv) gestione dei rischi connessi  all'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione; 
  v) attivita' e prodotti assicurativi e finanziari. 
  3. I criteri che l'impresa adotta per  le  valutazioni  di  cui  al
comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di  cui  all'art.  30
del  Codice  e  relative  disposizioni  di  attuazione,  tenendo   in
considerazione  i  compiti  inerenti  al   ruolo   ricoperto   e   le
caratteristiche dell'impresa medesima o  del  gruppo  cui  la  stessa
appartiene, in termini, tra l'altro, di  dimensioni  e  complessita',
anche operativa, tipologia di attivita' svolta e  i  rischi  ad  essa
connessi. 
  4. Il possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  2  e'  accertato
dall'organo amministrativo dell'impresa. Delle valutazioni effettuate
e'  fornita  adeguata  evidenza  nella   delibera   di   assegnazione
dell'incarico di responsabile della distribuzione. 
  5. L'impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui
al comma 2 in capo al responsabile  della  distribuzione  e,  ove  ne
riscontri l'insussistenza, lo comunica all'IVASS entro il termine  di
cui all'art. 43, comma 3, lettera c). 
  6. L'impresa  puo'  avvalersi  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione  esclusivamente  di  dipendenti  per  i   quali   abbia
preventivamente accertato: 
  a) il possesso dei requisiti di cui  all'art.  110,  comma  1,  del
Codice; 
  b) il possesso di cognizioni  e  capacita'  professionali  adeguate
all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante
la partecipazione a corsi di formazione conformi alla  disciplina  di
cui alla Parte IV. 
  7. L'impresa di cui al comma 6: 
  a) accerta periodicamente la permanenza del possesso dei  requisiti
previsti  dalla  lettera  a)  del  medesimo  comma   e   si   astiene
dall'utilizzare  i  soggetti  per  i  quali  ne   abbia   riscontrato
l'insussistenza fino al perdurare della stessa; 
  b) assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli
obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV. 
  8. Le imprese conservano, ai sensi dell'art. 67, la  documentazione
comprovante  l'accertamento  del  possesso  e  della  permanenza  dei
requisiti di cui al presente articolo.