Art. 42 Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte degli intermediari 1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attivita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di distribuzione loro conferito o dell'accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto. 2. E' fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attivita' di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica. 3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale: a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11 e abbiano in corso uno o piu' incarichi di distribuzione; b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11; c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o piu' incarichi di distribuzione; d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro. 4. La collaborazione orizzontale e' formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Al cliente e' fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' e' svolta in collaborazione tra piu' intermediari, di cui e' indicata: l'identita', la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. 5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni. 6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice.