Art. 42 
 
                Modalita' di esercizio dell'attivita' 
                     da parte degli intermediari 
 
  1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad
essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti  l'attivita'
delle  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione   e   degli
intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di  distribuzione
loro  conferito  o  dell'accordo  di   distribuzione   dagli   stessi
sottoscritto. 
  2. E' fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere
attivita' di distribuzione in relazione a  contratti  di  imprese  di
assicurazione  e  riassicurazione  non  autorizzate  o  abilitate  ad
operare nel territorio della Repubblica. 
  3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale: 
  a) gli intermediari  iscritti  nella  sezione  A  del  Registro,  a
condizione  che  abbiano  assolto  l'obbligo  di   stipulazione   del
contratto  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  di  cui
all'art. 11 e abbiano in corso uno o piu' incarichi di distribuzione; 
  b) gli intermediari  iscritti  nella  sezione  B  del  Registro,  a
condizione  che  abbiano  assolto  l'obbligo  di   stipulazione   del
contratto  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  di  cui
all'art. 11; 
  c) gli intermediari  iscritti  nella  sezione  D  del  Registro,  a
condizione  che  abbiano  in  corso   uno   o   piu'   incarichi   di
distribuzione; 
  d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro. 
  4. La collaborazione orizzontale  e'  formalizzata  in  un  accordo
scritto tra gli intermediari. Al cliente e' fornita  una  corretta  e
completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' e'  svolta
in  collaborazione  tra  piu'  intermediari,  di  cui  e'   indicata:
l'identita', la  sezione  di  appartenenza  e  il  ruolo  svolto  dai
medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. 
  5.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono   attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro  rispondono  in  solido
per  gli  eventuali  danni  sofferti  dal  cliente  a  cagione  dello
svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse  nei  loro
rapporti interni. 
  6. Non configurano rapporti di  collaborazione  orizzontale  quelli
instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando  gli
stessi  siano  stati  ratificati  dall'impresa   con   autorizzazione
all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice.