Art. 43 Obblighi di comunicazione 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell'Elenco annesso al Registro. 2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell'attivita', trasmettono all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperativita', una comunicazione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. La ripresa dell'attivita' e' subordinata: a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operativita'; b) alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o piu' incarichi di distribuzione; c) per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 89. 3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3: a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione; b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita'; c) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell'attivita' di distribuzione delle societa' iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonche', per le societa' iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale. 4. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi: a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto; b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione. 5. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante l'invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 disponibile sul sito dell'Autorita'. 6. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'art. 50 comunicano all'IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita. 7. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell'Istituto. 8. Alla comunicazione di cui al comma 7 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'Istituto.