Art. 43 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro
comunicano all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal  verificarsi
dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata, la  perdita
di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione. Nel caso in cui le
informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni  C  o  E,
gli obblighi di comunicazione sono a carico,  rispettivamente,  delle
imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi  quelli
inseriti nell'Elenco annesso al Registro. 
  2. Gli intermediari temporaneamente  non  operanti  iscritti  nelle
sezioni A, B o F, in  caso  di  ripresa  dell'attivita',  trasmettono
all'IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo  di
inoperativita', una comunicazione con le modalita' di cui all'art. 9,
comma 3. La ripresa dell'attivita' e' subordinata: 
  a) al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11
o   15,   che   deve   avere   decorrenza   dalla   data   di   avvio
dell'operativita'; 
  b) alla presenza, limitatamente agli  intermediari  iscritti  nelle
sezioni  A,  D  o  F  del  Registro,  di  uno  o  piu'  incarichi  di
distribuzione; 
  c)  per  gli  intermediari  persone   fisiche,   al   conseguimento
dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 89. 
  3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o  F  comunicano
all'IVASS  tempestivamente  e,  comunque,  non  oltre  trenta  giorni
lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne  hanno
notizia, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3: 
  a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in  sede
di iscrizione; 
  b) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F,
l'inizio dell'eventuale periodo di inoperativita'; 
  c) le informazioni riguardanti le nomine e le  cessazioni  relative
alle cariche di responsabile dell'attivita'  di  distribuzione  delle
societa' iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonche',
per  le  societa'  iscritte  nella  sezione  B,  delle   cariche   di
rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore  delegato  e
direttore generale. 
  4. Le imprese che hanno conferito  incarichi  di  distribuzione  ad
intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure  ad  intermediari
inseriti nell'Elenco annesso al  Registro,  comunicano  gli  elementi
informativi relativi: 
  a) al conferimento degli incarichi, entro dieci  giorni  lavorativi
dalla data del relativo atto; 
  b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente
lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro  dieci  giorni
lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione. 
  5. Le informazioni indicate nel comma 4  sono  trasmesse  all'IVASS
dalle imprese mediante l'invio di un tracciato record redatto secondo
le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 disponibile sul  sito
dell'Autorita'. 
  6. Le imprese che per la distribuzione  di  contratti  assicurativi
fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui  all'art.
50 comunicano all'IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i  nominativi
degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita. 
  7. Le imprese e  gli  intermediari  iscritti  nel  Registro  ovvero
nell'Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di
soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso  di  interruzione  del
rapporto sono tenuti a darne  comunicazione  all'IVASS  entro  trenta
giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con  le  modalita'  di
cui all'art. 9,  comma  3.  In  mancanza  di  tale  comunicazione,  i
soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere  all'IVASS,
in forma cartacea ovvero con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3,
una dichiarazione di  interruzione  del  rapporto  di  collaborazione
conforme  al   modello   elettronico   pdf   disponibile   sul   sito
dell'Istituto. 
  8. Alla comunicazione di cui al comma 7  le  imprese  accludono  il
tracciato record compilato secondo le specifiche  tecniche  riportate
nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'Istituto.