Art. 44 
 
                         Adempimenti annuali 
 
  1.  Ai  fini   dell'esercizio   dell'attivita'   di   distribuzione
assicurativa e riassicurativa, ogni anno: 
  a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al  rinnovo  del
contratto di assicurazione della responsabilita' civile, salvo i casi
di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza; 
  b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al  pagamento
del contributo al Fondo di garanzia; 
  c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti  al  pagamento  del
contributo di vigilanza. 
  2.  Il  contributo  di  vigilanza  e'  dovuto  anche  in  caso   di
inoperativita'.  Il  pagamento  del  contributo   di   vigilanza   e'
effettuato secondo  quanto  stabilito  annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze ai  sensi  dell'art.  336  del
Codice. 
  3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia  e'  effettuato
nella misura determinata annualmente con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del Codice. 
  4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle
sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del  contratto  di
assicurazione  della  responsabilita'  civile  ovvero,  in  caso   di
contratto pluriennale,  la  conferma  dell'efficacia  della  relativa
copertura, mediante comunicazione presentata con le modalita' di  cui
all'art. 9, comma 3. 
  5.  Decorsi  90  giorni  dal  termine  di  cui  al  comma  4,   gli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F  del  Registro  che  non
abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel  Registro  come
inoperativi.