Art. 44 Adempimenti annuali 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno: a) gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza; b) gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia; c) gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza. 2. Il contributo di vigilanza e' dovuto anche in caso di inoperativita'. Il pagamento del contributo di vigilanza e' effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 336 del Codice. 3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia e' effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del Codice. 4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilita' civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.