Art. 45 Verifiche periodiche 1. L'IVASS puo' verificare in capo ai soggetti che svolgono attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa: a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per l'esercizio dell'attivita'; b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l'assenza delle cause di incompatibilita', previste per l'iscrizione nella sezione di appartenenza. 2. L'IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art. 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilita' e delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo. 3. L'IVASS verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilita' civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonche' l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'art. 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.