Art. 45 
 
                        Verifiche periodiche 
 
  1. L'IVASS  puo'  verificare  in  capo  ai  soggetti  che  svolgono
attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa: 
  a) la permanenza del  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita' previsti per l'esercizio dell'attivita'; 
  b) limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l'assenza
delle cause di  incompatibilita',  previste  per  l'iscrizione  nella
sezione di appartenenza. 
  2. L'IVASS provvede  alla  cancellazione  dal  Registro,  ai  sensi
dell'art. 30, degli intermediari per i quali le  verifiche  circa  il
possesso  dei  requisiti   di   onorabilita'   e   delle   cause   di
incompatibilita' di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo. 
  3.  L'IVASS  verifica  annualmente  l'osservanza  dell'obbligo  del
possesso della copertura assicurativa della  responsabilita'  civile,
anche mediante controlli presso  le  imprese  che  hanno  fornito  la
copertura, nonche'  l'osservanza  degli  obblighi  di  pagamento  del
contributo al Fondo  di  garanzia  e  del  contributo  di  vigilanza,
provvedendo, secondo quanto previsto dall'art. 30, alla cancellazione
dal Registro degli intermediari inadempienti.