Art. 46 Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione 1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall'organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire: a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilita', previsti per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive; b) la corretta assunzione e gestione dei rischi nell'ambito dell'attivita' distributiva, l'osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell'ottica di un'appropriata protezione del consumatore. 2. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresi', le modalita' idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all'art. 53, comma1. 3. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell'art. 114-bis del Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalita' di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l'anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonche' dell'evoluzione dell'operativita' aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all'organo amministrativo. 4. Annualmente l'impresa redige una relazione, validata con osservazioni dal responsabile della funzione di compliance, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'IVASS, che illustri: a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze; b) le eventuali criticita' rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie; c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure. 5. L'IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonche' le modalita' e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.