Art. 46 
 
Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione 
 
  1.  Le  imprese  si  dotano  di  politiche  approvate   dall'organo
amministrativo, sulla base delle  quali  adottano  procedure  interne
finalizzate a garantire: 
  a) il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi
quelli di onorabilita', previsti per  l'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione  svolta  direttamente  e  per  il   tramite   di   reti
distributive; 
  b)  la  corretta  assunzione  e  gestione  dei  rischi  nell'ambito
dell'attivita'   distributiva,   l'osservanza   delle    regole    di
comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza
delle  operazioni,  nell'ottica  di  un'appropriata  protezione   del
consumatore. 
  2. Le politiche e le procedure di  cui  al  comma  1  identificano,
altresi', le modalita' idonee  a  individuare,  prevenire  e  gestire
eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese  connessi
al conferimento di incarichi diversi da quelli di  cui  all'art.  53,
comma1. 
  3. La funzione preposta dalle imprese ai  sensi  dell'art.  114-bis
del  Codice  assicura  la  corretta  attuazione  delle  politiche   e
procedure, ne  monitora  la  complessiva  adeguatezza  rispetto  alle
finalita' di cui al presente articolo e provvede,  almeno  una  volta
l'anno,  al  riesame  delle  stesse  sulla  base  degli   esiti   del
monitoraggio nonche' dell'evoluzione  dell'operativita'  aziendale  e
delle  condizioni  di  mercato,  oltre   che   della   normativa   di
riferimento, sottoponendo eventuali proposte di  modifica  all'organo
amministrativo. 
  4.  Annualmente  l'impresa  redige  una  relazione,  validata   con
osservazioni  dal  responsabile  della  funzione  di  compliance,  da
sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare
all'IVASS, che illustri: 
  a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini  della  verifica  della
corretta  attuazione  delle  politiche  e  procedure  adottate  e  le
relative risultanze; 
  b) le eventuali criticita' rilevate e le misure adottate o ritenute
necessarie; 
  c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche  e  delle
procedure. 
  5. L'IVASS  definisce  con  apposito  provvedimento  gli  specifici
contenuti, nonche' le modalita' e i tempi di invio della relazione di
cui al comma precedente.