Art. 55 
 
 
       Applicazione delle nuove istruzioni contabili e rinvio 
 
  1. Il presente regolamento sostituisce il  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui  disposizioni  continuano  ad
applicarsi fino al 31 dicembre dell'esercizio  finanziario  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  sono
abrogate successivamente a tale data. 
  2. Le disposizioni di cui al presente regolamento  si  applicano  a
far data dall'esercizio finanziario successivo a  quello  della  loro
entrata in vigore. 
  3. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice  la  procedura  di
scelta del contraente  siano  pubblicati  successivamente  alla  data
della sua entrata in vigore, nonche',  in  caso  di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti  in
relazione ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare
le offerte. 
  4. Con successivo decreto si  provvedera'  alla  definizione  delle
modalita' di rappresentazione dei dati di  bilancio,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
91  ai  fini  dell'armonizzazione   dei   sistemi   contabili   delle
amministrazioni pubbliche. 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
              «Art. 12  (Classificazione  delle  spese  del  bilancio
          degli  organismi  qualificati   come   unita'   locali   di
          amministrazioni pubbliche). - 1. Per le unita' locali delle
          amministrazioni  pubbliche,  le  amministrazioni  vigilanti
          assicurano  il  raggiungimento  degli  obiettivi   di   cui
          all'art. 9, con modalita' stabilite con proprio decreto  di
          natura non  regolamentare,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli
          schemi di decreto, da adottare entro il 31  dicembre  2012,
          sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere  da
          parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
          e per i profili finanziari, da rendere entro trenta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere adottati.».