Art. 33 
 
 
                      Cessazione dell'attivita' 
 
    1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta  entro  un  anno
dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza  si  e'
manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. 
    2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con
la cancellazione dal registro delle imprese e, se non  iscritti,  dal
momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione  stessa.  E'
obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo  del  servizio
elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,   o   di   posta
elettronica  certificata  comunicato   all'INI-PEC,   per   un   anno
decorrente dalla cancellazione. 
    3. In caso di impresa individuale o di cancellazione  di  ufficio
degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque  salva  la  facolta'
per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento
dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui  decorre  il  termine
del comma 1. 
    4. La domanda di accesso alla procedura di concordato  preventivo
o di  omologazione  degli  accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti
presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e'
inammissibile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.