Art. 34 
 
 
     Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto 
 
    1. L'apertura della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  nei
confronti  del  debitore  defunto  puo'  essere   dichiarata   quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33. 
    2.  L'erede  puo'  chiedere   l'apertura   della   procedura   di
liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del  debitore  defunto,  se
dimostra di avervi interesse e l'eredita' non sia gia' confusa con il
suo patrimonio. 
    3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di  liquidazione
giudiziale  non  e'  soggetto  agli  obblighi   di   deposito   della
documentazione di cui all'articolo  39,  salva  una  relazione  sulla
situazione economico-patrimoniale aggiornata. 
    4. Con l'apertura della  procedura  di  liquidazione  cessano  di
diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori
del defunto a norma del codice civile.