Art. 36 Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva 1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo degli articoli 528, 641e 642 del codice civile "Art. 528. Nomina del curatore. Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni." "Art. 641. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia. Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato all'eredita' un amministratore. Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti. Art. 642. Persone a cui spetta l'amministrazione. L'amministrazione spetta alla persona a cui favore e' stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi e' il diritto di accrescimento. Se non e' prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.".