Art. 186 
 
         Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 
 
  1. All'articolo 57-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017  n.50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96,  come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai  medesimi  soggetti  ivi  contemplati,  nella
misura  unica  del  50  per  cento  del  valore  degli   investimenti
effettuati, e in ogni caso nei  limiti  dei  regolamenti  dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60  milioni
di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel
limite di 40  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,  e  nel
limite di 20  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati  sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali   e
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo  Stato.  Alla
copertura  del  relativo  onere  finanziario  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da  imputare
per 40 milioni di euro  alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota  spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione  del
credito d'imposta si applicano, per  i  profili  non  derogati  dalla
presente disposizione, le norme recate  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui  all'articolo
5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel  periodo  compreso
tra il 1° ed il 30 settembre del  medesimo  anno,  con  le  modalita'
stabilite nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020  restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,  e'  incrementato
nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.