Art. 187 
 
         Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali 
 
  1. Limitatamente  all'anno  2020,  per  il  commercio  di  giornali
quotidiani e  di  periodici  e  dei  relativi  supporti  integrativi,
l'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  all'articolo  74,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla  suddetta  disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito  a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i  giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e  quelli  ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.