Art. 190 
 
              Credito d'imposta per i servizi digitali 
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione,  che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e'  riconosciuto
un credito d'imposta pari al  30  per  cento  della  spesa  effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei  servizi  di  server,
hosting e manutenzione evolutiva per  le  testate  edite  in  formato
digitale,  e   per   information   technology   di   gestione   della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro  il  limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi  e  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato  regolamento
(UE)  n.  1407/2013  ivi  indicati,   previa   istanza   diretta   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse
disponibili  rispetto  alle  richieste  ammesse,  si   procede   alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi  del
comma 1. 
  3. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 109 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. L'effettuazione di tali spese  deve  risultare  da  apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
legittimati a rilasciare il visto di  conformita'  dei  dati  esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano  la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile. 
  4. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione alle stesse voci di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea  salvo   che
successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  e'  cumulabile  con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato a pena  di  scarto  esclusivamente
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo
modello F24 e' altresi'  scartato  qualora  l'ammontare  del  credito
d'imposta utilizzato in  compensazione  risulti  eccedente  l'importo
spettante. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso  che  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in  cui
la  documentazione  presentata  contenga  elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per  le  predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro  per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite  nella  contabilita'  speciale  n.  1778  «Agenzia   delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265.