Art. 195 ter 
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 
 
  1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il  quarto
comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel  caso
di  sentenza  dichiarativa  di  fallimento   dell'editore,   la   cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore  di  comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma. 
  In caso  di  fallimento  dell'editore,  al  fine  di  garantire  la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per  la
sua migliore  liquidazione  concorsuale,  il  giudice  delegato  puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei  creditori
e previa  acquisizione  di  una  perizia  sull'ammontare  del  canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui  al
secondo comma di un contratto di affitto di  azienda  o  di  ramo  di
azienda per un periodo non superiore a sei  mesi.  In  tale  caso  si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4,  5  e  6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».