Art. 186 
 
         Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 
 
  1. All'articolo 57-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017  n.50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96,  come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai  medesimi  soggetti  ivi  contemplati,  nella
misura  unica  del  50  per  cento  del  valore  degli   investimenti
effettuati, e in ogni caso nei  limiti  dei  regolamenti  dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60  milioni
di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel
limite di 40  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,  e  nel
limite di 20  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati  sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali   e
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo  Stato.  Alla
copertura  del  relativo  onere  finanziario  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da  imputare
per 40 milioni di euro  alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota  spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione  del
credito d'imposta si applicano, per  i  profili  non  derogati  dalla
presente disposizione, le norme recate  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui  all'articolo
5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel  periodo  compreso
tra il 1° ed il 30 settembre del  medesimo  anno,  con  le  modalita'
stabilite nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020  restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,  e'  incrementato
nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57-bis  del  citato
          decreto-legge  24  aprile  2017  n.  50,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  57-bis  Incentivi  fiscali   agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione 
              1.  Per  l'anno  2018,  alle  imprese,  ai   lavoratori
          autonomi  e  agli  enti  non  commerciali  che   effettuano
          investimenti  in  campagne   pubblicitarie   sulla   stampa
          quotidiana e periodica anche  on  line  e  sulle  emittenti
          televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
          cui valore superi almeno  dell'1  per  cento  gli  analoghi
          investimenti effettuati sugli stessi mezzi di  informazione
          nell'anno precedente, e' attribuito  un  contributo,  sotto
          forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
          incrementale degli investimenti effettuati, elevato  al  90
          per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
          e start up innovative, nel limite  massimo  complessivo  di
          spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito  d'imposta
          e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della  normativa
          europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri
          di attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno
          accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
          di  concessione  e  di   utilizzo   del   beneficio,   alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni  di  cui
          al presente articolo sono concesse ai sensi  e  nei  limiti
          del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della  Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.
          1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n.  717/  2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
              1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
          di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e  ai
          medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del
          75 per cento del  valore  incrementale  degli  investimenti
          effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai  sensi
          del comma 3, e in ogni  caso  nei  limiti  dei  regolamenti
          dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai  fini  della
          concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno  2019,  le  comunicazioni
          per l'accesso al credito d'imposta di cui  all'articolo  5,
          comma 1, del citato regolamento sono presentate dal  1°  al
          31 ottobre. 
              1-ter.  Limitatamente   all'anno   2020,   il   credito
          d'imposta di cui  al  comma  1  e'  concesso,  ai  medesimi
          soggetti ivi contemplati, nella misura  unica  del  50  per
          cento del valore degli investimenti effettuati, e  in  ogni
          caso  nei  limiti  dei  regolamenti   dell'Unione   europea
          richiamati al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  60
          milioni  di  euro,  che  costituisce  tetto  di  spesa.  Il
          beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro  per
          gli  investimenti  pubblicitari  effettuati  sui   giornali
          quotidiani e periodici, anche online, e nel  limite  di  20
          milioni  di  euro   per   gli   investimenti   pubblicitari
          effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
          e nazionali, analogiche o digitali, non  partecipate  dallo
          Stato. Alla copertura del  relativo  onere  finanziario  si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 40 milioni di euro alla quota  spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20  milioni  di
          euro alla  quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Ai fini della concessione del credito  d'imposta
          si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
          disposizione, le norme recate dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
          2018, n. 90. Per l'anno 2020, la  comunicazione  telematica
          di cui all'articolo 5, comma 1,  del  predetto  decreto  e'
          presentata  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  ed  il  30
          settembre del medesimo anno,  con  le  modalita'  stabilite
          nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
          trasmesse nel periodo compreso tra il 1°  ed  il  31  marzo
          2020 restano comunque valide. Per le finalita'  di  cui  al
          presente comma, il Fondo per il pluralismo e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di  32,5
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              2.  Per   favorire   la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
              3. Per la concessione del credito di imposta di cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
          l'anno 2018, che costituisce tetto  di  spesa.  Agli  oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Per gli anni successivi al 2018, alla  copertura
          degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
          al presente articolo si provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e   l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198,  nel   limite   complessivo,   che
          costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, della  citata  legge  n.  198  del
          2016, da emanare entro  il  termine  di  scadenza  previsto
          dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,
          n. 90, per l'invio delle  comunicazioni  per  l'accesso  al
          credito d'imposta. Le risorse destinate  al  riconoscimento
          del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2   si
          provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  I
          finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
          concessi, mediante  utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          nel  limite  massimo  di  spesa,  che   costituisce   tetto
          all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  198  del
          2016, nell'ambito  della  quota  delle  risorse  del  Fondo
          destinata agli interventi di  competenza  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3-bis. Ai fini della prima applicazione  del  comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
              4.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.»