Art. 186
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96, come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti
effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni
di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel
limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel
limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare
per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del
credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla
presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo
5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso
tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita'
stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato
nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative, nel limite massimo complessivo di
spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui
al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni
per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5,
comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al
31 ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo
2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al
presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 32,5
milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del
2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al
credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento
del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del
2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo
destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»