Art. 187
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali
quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi,
l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 74 Disposizioni relative a particolari settori
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio
industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile
1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e
successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per
le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi
inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili
visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano
prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano
commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano
tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica
il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo
della presente lettera c) si applica anche se i giornali
quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo
indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del
bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del
prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si
applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I
soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
applicano, per le cessioni di prodotti editoriali,
l'imposta in relazione al numero delle copie vendute,
secondo le modalita' previste dalla predetta legge. [Non si
considerano supporti integrativi o altri beni quelli che,
integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e
periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso
funzionalmente connessi e tale connessione risulti da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15 presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;]
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione alla
quantita' di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si
applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per
tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale
supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di
sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente
l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico
di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse relative,
nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
e-bis)
Omissis.»