Art. 187 
 
         Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali 
 
  1. Limitatamente  all'anno  2020,  per  il  commercio  di  giornali
quotidiani e  di  periodici  e  dei  relativi  supporti  integrativi,
l'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  all'articolo  74,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla  suddetta  disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito  a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i  giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e  quelli  ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633: 
              «Art. 74 Disposizioni relative a particolari settori 
              1. In deroga  alle  disposizioni  dei  titoli  primo  e
          secondo l'imposta e' dovuta: 
              a) per il commercio di  sali  e  tabacchi  importati  o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello
          Stato,  ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi   di
          Monopoli,  dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico; 
              b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente  alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base  del
          prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si  applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al  consumo  di  fiammiferi  di  provenienza   comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8, delle norme di esecuzione annesse al  D.Lgs.  17  aprile
          1948, n. 525; 
              c)  per  il  commercio  di  giornali   quotidiani,   di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo  di  vendita
          al pubblico, in relazione al numero  delle  copie  vendute.
          L'imposta puo' applicarsi  in  relazione  al  numero  delle
          copie  consegnate  o  spedite,  diminuito   a   titolo   di
          forfetizzazione della resa del 70 per cento per i  libri  e
          dell'80 per cento per i giornali  quotidiani  e  periodici,
          esclusi quelli pornografici e quelli  ceduti  unitamente  a
          beni diversi dai supporti  integrativi.  Per  periodici  si
          intendono   i   prodotti   editoriali    registrati    come
          pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e
          successive  modificazioni.  Per  supporti  integrativi   si
          intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli  altri
          supporti sonori, videomagnetici o  digitali  ceduti,  anche
          gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per
          le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',  ivi
          inclusi i dizionari,  e  ai  libri  fruibili  dai  disabili
          visivi, a condizione che i beni unitamente  ceduti  abbiano
          prezzo indistinto e che, per il loro contenuto,  non  siano
          commercializzabili  separatamente.  Qualora  non  ricorrano
          tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente  si  applica
          il sesto periodo. La disposizione di cui al  primo  periodo
          della presente lettera c) si applica anche  se  i  giornali
          quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a
          beni  diversi  dai   supporti   integrativi,   con   prezzo
          indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo  del
          bene  ceduto,  anche  gratuitamente,  congiuntamente   alla
          pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento  del
          prezzo dell'intera confezione; in ogni caso,  l'imposta  si
          applica con l'aliquota  di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I
          soggetti  che  esercitano  l'opzione  per  avvalersi  delle
          disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,   n.   398,
          applicano,  per  le  cessioni   di   prodotti   editoriali,
          l'imposta in  relazione  al  numero  delle  copie  vendute,
          secondo le modalita' previste dalla predetta legge. [Non si
          considerano supporti integrativi o altri beni  quelli  che,
          integrando il contenuto dei libri,  giornali  quotidiani  e
          periodici,  esclusi  quelli  pornografici,  sono  ad   esso
          funzionalmente  connessi  e  tale  connessione  risulti  da
          dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge
          4   gennaio   1968,   n.   15   presentata   prima    della
          commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;] 
              d) per le prestazioni dei gestori di telefoni  posti  a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi mezzo  tecnico,  ivi  compresa  la  fornitura  di
          codici   di   accesso,   per   fruire   dei   servizi    di
          telecomunicazione, fissa o mobile,  e  di  telematica,  dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
          se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
          praticato per la vendita  al  pubblico  in  relazione  alla
          quantita'  di  traffico  telefonico  messo  a  disposizione
          tramite  il  mezzo  tecnico.  Le  stesse  disposizioni   si
          applicano ai soggetti non  residenti  che  provvedono  alla
          vendita  o  alla  distribuzione  dei  mezzi   tecnici   nel
          territorio   dello   Stato    tramite    proprie    stabili
          organizzazioni   nel   territorio   dello    Stato,    loro
          rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo  comma
          dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
          sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari,  agli
          altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono  alla
          vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
          mezzi tecnici acquistati da  soggetti  non  residenti.  Per
          tutte le  vendite  dei  mezzi  tecnici  nei  confronti  dei
          soggetti che agiscono nell'esercizio  di  imprese,  arti  o
          professioni,  anche  successive  alla  prima  cessione,   i
          cedenti  rilasciano  un  documento  in  cui  devono  essere
          indicate anche  la  denominazione  e  la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che  ha  assolto  l'imposta.  La  medesima
          indicazione  deve  essere  riportata  anche  sull'eventuale
          supporto  fisico,  atto  a  veicolare  il  mezzo   tecnico,
          predisposto direttamente o tramite terzi dal  soggetto  che
          realizza o commercializza gli stessi; 
              e) per la vendita di documenti di viaggio  relativi  ai
          trasporti pubblici urbani di  persone  o  di  documenti  di
          sosta  relativi  ai  parcheggi  veicolari,   dall'esercente
          l'attivita' di trasporto  ovvero  l'attivita'  di  gestione
          dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo  di  vendita  al
          pubblico. A tal fine le operazioni di vendita  al  pubblico
          di documenti di  viaggio  relativi  ai  trasporti  pubblici
          urbani di persone o  di  documenti  di  sosta  relativi  ai
          parcheggi   veicolari   comprendono   le   prestazioni   di
          intermediazione  con  rappresentanza  ad   esse   relative,
          nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
          rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari; 
              e-bis) 
              Omissis.»