Art. 188 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n.1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 182, 183, 184, 185 e 186 dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350: «Art. 4 Finanziamento agli investimenti Commi 1. - 181. Omissis 182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. 183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici. 184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo. 185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata. 186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Omissis.» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318 recante «Regolamento concernente le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2005, n. 6. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): «Art. 1 Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo». 2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 5. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.» «Art. 2 - Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite: 1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti; 3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro; b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi: 1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; 2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; c) esclusione dai contributi: 1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; 2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati; d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi: 1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata; 2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente piu' rappresentative; 3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna; e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo: 1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta; 2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale; 4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi; f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie; g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese; h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalita' volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti; i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente; l) con riferimento alla rete di vendita: 1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive; 2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale; 3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali; 4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio; m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento; n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche' sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative. Omissis.» - Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017, n. 123. - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): «Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere" 1. - 5. Omissis 6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti. Omissis.»