Art. 188
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e'
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento
del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24
dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.198, e al decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono
trasferite nella contabilita' speciale n.1778 «Agenzia delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 182, 183, 184, 185 e
186 dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350:
«Art. 4 Finanziamento agli investimenti
Commi 1. - 181. Omissis
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare
dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso
in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi
dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori
con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto
di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti
editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per
cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita,
cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o
per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle
fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo
gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento
della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe'
quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo
e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle
vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da
indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio,
cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di
offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad
eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri
organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una
pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma
non limita il diritto al rimborso ad altro titolo
spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo
di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al
comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e'
stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto
o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in
materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche'
le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Omissis.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 2004, n. 318 recante «Regolamento concernente
le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di
cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge
24 dicembre 2003, n. 350» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2005, n. 6.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, commi 1 e
2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale):
«Art. 1 Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera
b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
«Art. 2 - Deleghe al Governo per la ridefinizione della
disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed
efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, la previsione di misure per il
sostegno agli investimenti delle imprese editrici e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,
l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di
progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da
imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di
riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi,
parziale ridefinizione della platea dei beneficiari,
ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in
ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita'
informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le
stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla
concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia
interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, come imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in
misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti
senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di
definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di
accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi
stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici
espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per
non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri
tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su
supporti informatici, in misura proporzionale alla
diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione
che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo
137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o
editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei
movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
a carattere tecnico, aziendale, professionale o
scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e
periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o
partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai
contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal
rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di
lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le
organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori
dell'informazione e delle telecomunicazioni e le
associazioni dei relativi datori di lavoro,
comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale
della testata per la quale si richiede il contributo, anche
eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza,
nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a
contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva
dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del
contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di
copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento
delle copie distribuite per la vendita per le testate
locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la
vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni
cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi
di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla
trasformazione digitale dell'offerta e del modello
imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri
di calcolo specifici per le testate telematiche che
producano contenuti informativi originali, tenendo conto
del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei
contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35
anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del
personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che
superano, nei confronti del proprio personale, dei propri
collaboratori e amministratori, il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo
erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del
contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque
nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di
erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile
omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese
destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento
amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno
dell'editoria, anche con riferimento agli apporti
istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di
erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per
le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in
innovazione digitale dinamica e multimediale, anche
attraverso la previsione di modalita' volte a favorire
investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate,
comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi
presentati da imprese editrici di nuova costituzione,
mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva
liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali,
favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni,
mitigando gli effetti negativi di breve termine,
assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18
giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale
possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze
dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni
arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi
imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi
per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina
della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali
volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle
forniture, senza il loro condizionamento a servizi o
prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime
di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti
di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la
possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione
di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le
fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e
delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di
salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito
erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di
vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di
nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova
rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici,
previsione che escluda la discriminazione on line/off line
in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la
limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e
modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali, riconoscendo un particolare
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2017, n. 123.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi
fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e
"cartiere"
1. - 5. Omissis
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
Omissis.»