Art. 188 
 
      Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali 
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori  di  comunicazione  e'
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.  Per  il  riconoscimento
del  credito  d'imposta  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 4, commi 182,  183,  184,  185  e  186  della  legge  24
dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non e'  cumulabile  con  il  contributo  diretto  alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2, della  legge  26  ottobre  2016,  n.198,  e  al  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere  finanziario  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198.  Per  le  predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite  nella  contabilita'  speciale   n.1778   «Agenzia   delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 182, 183,  184,  185  e
          186 dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 2003, n.
          350: 
              «Art. 4 Finanziamento agli investimenti 
              Commi 1. - 181. Omissis 
              182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare
          dal bilancio certificato delle imprese editrici.  Nel  caso
          in  cui  la  carta  sia  acquistata  da  soggetti   diversi
          dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori
          con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni  altra
          vendita o prestazione di servizio. 
              183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto
          di carta utilizzata per la  stampa  dei  seguenti  prodotti
          editoriali: 
              a)  i  quotidiani  ed  i   periodici   che   contengono
          inserzioni pubblicitarie per un'area superiore  al  50  per
          cento dell'intero stampato, su base annua; 
              b) i quotidiani ed i periodici non  posti  in  vendita,
          cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per  copia  o
          per abbonamento, ad eccezione di quelli  informativi  delle
          fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; 
              c) i quotidiani o periodici che siano ceduti  a  titolo
          gratuito per una percentuale  superiore  al  50  per  cento
          della loro diffusione; 
              d) i quotidiani ed i periodici  di  pubblicita',  cioe'
          quelli  diretti  a   pubblicizzare   prodotti   o   servizi
          contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo
          e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; 
              e)  i  quotidiani  ed  i  periodici  di   vendita   per
          corrispondenza; 
              f) i quotidiani ed  i  periodici  di  promozione  delle
          vendite di beni o di servizi; 
              g)  i   cataloghi,   cioe'   pubblicazioni   contenenti
          elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati  da
          indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; 
              h)  le  pubblicazioni  aventi  carattere  postulatorio,
          cioe'  finalizzate  all'acquisizione  di   contributi,   di
          offerte, ovvero di  elargizioni  di  somme  di  denaro,  ad
          eccezione di quelle utilizzate dalle  organizzazioni  senza
          fini di lucro e dalle fondazioni  religiose  esclusivamente
          per le proprie finalita' di autofinanziamento; 
              i)  i  quotidiani  ed  i  periodici   delle   pubbliche
          amministrazioni e degli enti  pubblici,  nonche'  di  altri
          organismi, ivi  comprese  le  societa'  riconducibili  allo
          Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano  una
          pubblica funzione; 
              l) i quotidiani  ed  i  periodici  contenenti  supporti
          integrativi  o  altri  beni  diversi  da  quelli   definiti
          nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e
          successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
          speciale previsto  dallo  stesso  articolo  74  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 
              m) i prodotti editoriali pornografici. 
              184. Il credito d'imposta non concorre alla  formazione
          del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche  in
          compensazione ai sensi del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile,  ma
          non  limita  il  diritto  al  rimborso  ad   altro   titolo
          spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al  periodo
          di imposta successivo. 
              185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
          della carta e l'importo del credito  d'imposta  di  cui  al
          comma 181 sono indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi
          relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa  e'
          stata effettuata. 
              186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto
          o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in
          materia di accertamento, riscossione e contenzioso  nonche'
          le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
              Omissis.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          21 dicembre 2004, n. 318 recante  «Regolamento  concernente
          le modalita' di riconoscimento del credito di  imposta,  di
          cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189,  della  legge
          24 dicembre 2003, n.  350»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 2005, n. 6. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, commi  1  e
          2, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198  (Istituzione  del
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina
          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della
          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
          multimediale): 
              «Art. 1 Istituzione  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione 
              1. Al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione  dei
          principi di cui  all'articolo  21  della  Costituzione,  in
          materia di diritti,  liberta',  indipendenza  e  pluralismo
          dell'informazione,  nonche'  di  incentivare  l'innovazione
          dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione  e
          di vendita, la  capacita'  delle  imprese  del  settore  di
          investire e di acquisire posizioni di  mercato  sostenibili
          nel tempo, nonche' lo sviluppo di  nuove  imprese  editrici
          anche nel campo dell'informazione  digitale,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze il Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
              a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'articolo 1, comma 261, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
              b)   le   risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  162,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208; 
              c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
          di cui all'articolo 1, comma 160,  primo  periodo,  lettera
          b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  come  sostituita
          dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; 
              d)  le  somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
              2) societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e
          della comunicazione  che  svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
              3)  altri  soggetti  che  esercitino   l'attivita'   di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.» 
              «Art. 2 - Deleghe al Governo per la ridefinizione della
          disciplina   del   sostegno   pubblico   per   il   settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
              1. Per  garantire  maggiori  coerenza,  trasparenza  ed
          efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  aventi  ad  oggetto  la  ridefinizione   della
          disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici  di
          quotidiani e periodici, la  previsione  di  misure  per  il
          sostegno  agli  investimenti  delle  imprese   editrici   e
          dell'emittenza    radiofonica    e    televisiva    locale,
          l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di
          progetti innovativi nel campo dell'editoria  presentati  da
          imprese di nuova costituzione,  nonche'  la  previsione  di
          misure a sostegno di  processi  di  ristrutturazione  e  di
          riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  con  riferimento  ai  destinatari  dei  contributi,
          parziale  ridefinizione  della  platea   dei   beneficiari,
          ammettendo al finanziamento le  imprese  editrici  che,  in
          ambito  commerciale,  esercitano  unicamente   un'attivita'
          informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
          costituite: 
              1) come cooperative giornalistiche, individuando per le
          stesse criteri in ordine alla compagine societaria  e  alla
          concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 
              2) come enti senza fini di lucro  ovvero  come  imprese
          editrici di quotidiani e  periodici  il  cui  capitale  sia
          interamente detenuto da tali enti; 
              3) per un periodo di cinque anni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, come  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici il  cui  capitale  sia  detenuto  in
          misura maggioritaria  da  cooperative,  fondazioni  o  enti
          senza fini di lucro; 
              b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'  di
          definire criteri specifici inerenti  sia  ai  requisiti  di
          accesso,  sia  ai  meccanismi  di  calcolo  dei  contributi
          stessi: 
              1) per le imprese editrici di  quotidiani  e  periodici
          espressione delle minoranze linguistiche; 
              2) per le imprese e gli enti che editano periodici  per
          non  vedenti  e  per  ipovedenti,  prodotti  con  caratteri
          tipografici normali o braille, su  nastro  magnetico  o  su
          supporti  informatici,   in   misura   proporzionale   alla
          diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 
              3) per le associazioni dei  consumatori,  a  condizione
          che risultino iscritte nell'elenco istituito  dall'articolo
          137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2005, n. 206; 
              4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
          italiani in lingua italiana editi e  diffusi  all'estero  o
          editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
              c) esclusione dai contributi: 
              1)  degli  organi  di  informazione  dei  partiti,  dei
          movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
          a   carattere   tecnico,   aziendale,    professionale    o
          scientifico; 
              2)  di  tutte  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e
          periodici  facenti  capo  a  gruppi  editoriali  quotati  o
          partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati; 
              d)  con  riferimento  ai  requisiti  per  accedere   ai
          contributi: 
              1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
          dell'impresa editrice e di edizione della testata; 
              2) regolare adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
          rispetto e dall'applicazione del  contratto  collettivo  di
          lavoro,  nazionale  o  territoriale,   stipulato   tra   le
          organizzazioni o le associazioni sindacali  dei  lavoratori
          dell'informazione   e   delle   telecomunicazioni   e    le
          associazioni    dei    relativi    datori    di     lavoro,
          comparativamente piu' rappresentative; 
              3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale
          della testata per la quale si richiede il contributo, anche
          eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 
              4)   obbligo   per   l'impresa   di   dare    evidenza,
          nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
          ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 
              5) obbligo per l'impresa di adottare  misure  idonee  a
          contrastare   qualsiasi   forma   di   pubblicita'   lesiva
          dell'immagine e del corpo della donna; 
              e)  con  riferimento  ai   criteri   di   calcolo   del
          contributo: 
              1) graduazione del contributo in funzione del numero di
          copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento
          delle copie distribuite  per  la  vendita  per  le  testate
          locali e al 20 per cento delle  copie  distribuite  per  la
          vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni
          cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi
          di produzione della testata e per copia venduta; 
              2) valorizzazione  delle  voci  di  costo  legate  alla
          trasformazione  digitale   dell'offerta   e   del   modello
          imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
          delle relative quote di rimborso, e previsione  di  criteri
          di  calcolo  specifici  per  le  testate  telematiche   che
          producano contenuti informativi  originali,  tenendo  conto
          del  numero   dei   giornalisti,   dell'aggiornamento   dei
          contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
              3) previsione di criteri premiali  per  l'assunzione  a
          tempo indeterminato di lavoratori di eta'  inferiore  a  35
          anni, nonche' per l'attivazione di percorsi  di  alternanza
          scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
          n. 77, e per  azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del
          personale; 
              4) previsione di  una  riduzione  per  le  imprese  che
          superano, nei confronti del proprio personale,  dei  propri
          collaboratori   e   amministratori,   il   limite   massimo
          retributivo  di  cui  all'articolo   13,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
              5)  previsione  di   limiti   massimi   al   contributo
          erogabile,  in  relazione  all'incidenza  percentuale   del
          contributo sul totale dei ricavi  dell'impresa  e  comunque
          nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi; 
              f) previsione di requisiti di accesso e  di  regole  di
          erogazione dei contributi  diretti  quanto  piu'  possibile
          omogenei e uniformi per le  diverse  tipologie  di  imprese
          destinatarie; 
              g)  revisione  e   semplificazione   del   procedimento
          amministrativo per l'erogazione dei contributi  a  sostegno
          dell'editoria,   anche   con   riferimento   agli   apporti
          istruttori demandati ad  autorita'  ed  enti  esterni  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  fini  dello
          snellimento  dell'istruttoria  e  della   possibilita'   di
          erogare i contributi con una tempistica piu'  efficace  per
          le imprese; 
              h)  introduzione  di  incentivi  agli  investimenti  in
          innovazione  digitale  dinamica   e   multimediale,   anche
          attraverso la previsione  di  modalita'  volte  a  favorire
          investimenti strutturali in piattaforme digitali  avanzate,
          comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti; 
              i) assegnazione di finanziamenti a progetti  innovativi
          presentati  da  imprese  editrici  di  nuova  costituzione,
          mediante bandi indetti annualmente; 
              l) con riferimento alla rete di vendita: 
              1)   attuazione    del    processo    di    progressiva
          liberalizzazione  della  vendita  di  prodotti  editoriali,
          favorendo l'adeguamento della rete alle mutate  condizioni,
          mitigando  gli   effetti   negativi   di   breve   termine,
          assicurando agli operatori  parita'  di  condizioni,  ferma
          restando l'applicazione  dell'articolo  9  della  legge  18
          giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare  la  reale
          possibilita'   di   fornitura   adeguata   alle    esigenze
          dell'utenza del territorio e  con  divieto  di  sospensioni
          arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
          vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
          l'introduzione, tenuto conto della  sussistenza  di  motivi
          imperativi di interesse generale, di parametri  qualitativi
          per l'esercizio dell'attivita', nonche' di  una  disciplina
          della distribuzione territoriale  dei  prodotti  editoriali
          volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso  alle
          forniture,  senza  il  loro  condizionamento  a  servizi  o
          prestazioni aggiuntive; 
              2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime
          di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti
          di vendita e  rimozione  degli  ostacoli  che  limitano  la
          possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione
          di altri beni e servizi, con lo  scopo  di  accrescerne  le
          fonti di ricavo potenziale,  nel  rispetto  delle  norme  e
          delle prescrizioni tecniche poste a tutela di  esigenze  di
          salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di  gettito
          erariale; 
              3) promozione di sinergie strategiche tra  i  punti  di
          vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di
          nuove formule imprenditoriali e commerciali; 
              4)  completamento  in  maniera  condivisa  e   unitaria
          dell'informatizzazione  delle   strutture,   al   fine   di
          connettere i punti di vendita e  di  costituire  una  nuova
          rete integrata capillare nel territorio; 
              m) con riferimento ai  canali  di  vendita  telematici,
          previsione che escluda la discriminazione on line/off  line
          in materia di  prodotti  editoriali  vendibili  nonche'  la
          limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
          di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali  e
          modalita' di pagamento; 
              n)   incentivazione    fiscale    degli    investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
          sulle   emittenti   televisive   e   radiofoniche   locali,
          analogiche  o   digitali,   riconoscendo   un   particolare
          beneficio agli inserzionisti  di  micro,  piccola  o  media
          dimensione e alle start up innovative. 
              Omissis.» 
              - Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70  recante
          «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
          imprese editrici di quotidiani e periodici,  in  attuazione
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,
          n. 198» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  maggio
          2017, n. 123. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          "caroselli"    e    "cartiere",    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): 
              «Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi
          fiscali e finanziarie internazionali e  nazionali  operate,
          tra l'altro,  nella  forma  dei  cosiddetti  "caroselli"  e
          "cartiere" 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni   di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio"  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici
          tributo appositamente istituiti. 
              Omissis.»