Art. 189
Bonus una tantum edicole
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa.
2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale
al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e'
corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno
2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 1 della citata legge 26
ottobre 2016, n. 198 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 188.