Art. 190
Credito d'imposta per i servizi digitali
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto
un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server,
hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro il limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento
(UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale
al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del
comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile.
4. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in
relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che
successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito
d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo
modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito
d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo
spettante.
6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui
la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto
indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono
trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
Per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 109 Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [testo post riforma del 2004]
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3 quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
[6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 96
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.]
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.»
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti sulla societa' e'
esercitata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge
26 ottobre 2016, n. 198 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 188.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 188.
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Il testo del comma 6 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 188.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 188.