Art. 190 
 
              Credito d'imposta per i servizi digitali 
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione,  che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e'  riconosciuto
un credito d'imposta pari al  30  per  cento  della  spesa  effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei  servizi  di  server,
hosting e manutenzione evolutiva per  le  testate  edite  in  formato
digitale,  e   per   information   technology   di   gestione   della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro  il  limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi  e  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato  regolamento
(UE)  n.  1407/2013  ivi  indicati,   previa   istanza   diretta   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse
disponibili  rispetto  alle  richieste  ammesse,  si   procede   alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi  del
comma 1. 
  3. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 109 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. L'effettuazione di tali spese  deve  risultare  da  apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
legittimati a rilasciare il visto di  conformita'  dei  dati  esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano  la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile. 
  4. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione alle stesse voci di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea  salvo   che
successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  e'  cumulabile  con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato a pena  di  scarto  esclusivamente
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo
modello F24 e' altresi'  scartato  qualora  l'ammontare  del  credito
d'imposta utilizzato in  compensazione  risulti  eccedente  l'importo
spettante. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso  che  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in  cui
la  documentazione  presentata  contenga  elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per  le  predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro  per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite  nella  contabilita'  speciale  n.  1778  «Agenzia   delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
          del 18 dicembre 2013  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 26. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  109  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art. 109 Norme generali  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa [testo post riforma del 2004] 
              1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
          negativi, per i quali le precedenti  norme  della  presente
          Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a  formare
          il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
          le spese e gli altri componenti di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in  modo  obiettivo  l'ammontare  concorrono   a   formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
              a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si   considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
              b) i corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.   Le   minusvalenze    realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
              3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
              3  quater.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              3-sexies. Al fine di disapplicare  le  disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
              b) quelli che  pur  non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              [6. Qualora nell'esercizio siano stati  conseguiti  gli
          interessi e i proventi di cui al comma 3  dell'articolo  96
          che eccedono l'ammontare degli interessi  passivi,  fino  a
          concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le  spese
          e gli altri componenti negativi di cui al  secondo  periodo
          del precedente comma e, ai fini del rapporto  previsto  dal
          predetto articolo 96, non si tiene conto  di  un  ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.] 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.» 
              - Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 35 del  citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 119. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice
          civile: 
              «Art. 2409-bis Revisione legale dei conti 
              La  revisione  legale  dei  conti  sulla  societa'   e'
          esercitata da  un  revisore  legale  dei  conti  o  da  una
          societa'  di  revisione   legale   iscritti   nell'apposito
          registro. 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.» 
              - Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della  legge
          26 ottobre  2016,  n.  198  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 188. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 188. 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 26. 
              - Il testo del  comma  6  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 188. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
          n. 198 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 188.