Art. 191
Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi
diretti per l'editoria
1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del
rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo dovuto
per l'annualita' 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta
ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in sede di
saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 11,
del citato decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70:
«Art. 2 Beneficiari dei contributi all'editoria
1. Possono essere destinatarie dei contributi
all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e
periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro,
limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente
detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici
espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano
periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che
editano periodici in materia di tutela del consumatore,
iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e
diffusi prevalentemente all'estero.
Omissis.»
«Art. 11 Erogazione del contributo
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli
aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli
aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto
proporzionale.
2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate
annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio
successivo alla presentazione della domanda, consiste
nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del
contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei
limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La
prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La
seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di
conclusione del procedimento indicato all'articolo 12.
3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento
del possesso dei requisiti sulla base dei documenti
istruttori indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento
della rata e' subordinato alla verifica della regolarita'
contributiva previdenziale nonche' a quella di non
inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bisdel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel
caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di
contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese
editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
4. Qualora l'impresa editrice non produca la
documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione
incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di
anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione
entro il termine di conclusione del procedimento ove
l'istruttoria abbia dato esito positivo.
5. Le imprese editrici che presentano per la prima
volta domanda di contributo possono beneficiare del
pagamento della rata di anticipo a decorrere
dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il
primo contributo.
6. La rata a saldo e' versata subordinatamente
all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento,
all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel
versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di
cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non
risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla
restituzione di quanto versato a titolo di anticipo.
L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali
somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati
dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.»