Art. 191 Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria 1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 11, del citato decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70: «Art. 2 Beneficiari dei contributi all'editoria 1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di: a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti; d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche; e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Omissis.» «Art. 11 Erogazione del contributo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale. 2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all'articolo 12. 3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento della rata e' subordinato alla verifica della regolarita' contributiva previdenziale nonche' a quella di non inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute. 4. Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo. 5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo. 6. La rata a saldo e' versata subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento, all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.»