Art. 191 
 
Procedura straordinaria  semplificata  per  l'accesso  ai  contributi
                       diretti per l'editoria 
 
  1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di  legge  del
rateo del contributo all'editoria in favore  delle  imprese  indicate
all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo  dovuto
per l'annualita' 2019, non si applica quanto  previsto  dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta
ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in  sede  di
saldo, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e  11,
          del citato decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70: 
              «Art. 2 Beneficiari dei contributi all'editoria 
              1.   Possono   essere   destinatarie   dei   contributi
          all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di: 
              a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani  e
          periodici; 
              b) imprese editrici di quotidiani e  periodici  il  cui
          capitale   e'   detenuto   in   misura   maggioritaria   da
          cooperative,  fondazioni  o  enti  senza  fini  di   lucro,
          limitatamente ad un periodo di cinque anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
              c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici  di
          quotidiani e  periodici  il  cui  capitale  e'  interamente
          detenuto da tali enti; 
              d) imprese editrici che editano quotidiani e  periodici
          espressione di minoranze linguistiche; 
              e) imprese editrici, enti ed associazioni  che  editano
          periodici per non vedenti e ipovedenti; 
              f) associazioni dei  consumatori  e  degli  utenti  che
          editano periodici in materia  di  tutela  del  consumatore,
          iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice
          del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n. 206; 
              g)  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di  periodici
          italiani editi e diffusi all'estero o  editi  in  Italia  e
          diffusi prevalentemente all'estero. 
              Omissis.» 
              «Art. 11 Erogazione del contributo 
              1. Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata  agli
          aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II.
          In caso di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  agli
          aventi titolo spettano contributi diretti mediante  riparto
          proporzionale. 
              2. Il contributo all'editoria e' erogato  in  due  rate
          annuali. La prima rata,  da  versare  entro  il  30  maggio
          successivo  alla  presentazione  della  domanda,   consiste
          nell'anticipo di  una  somma  pari  al  50  per  cento  del
          contributo erogato nell'anno precedente  e,  comunque,  nei
          limiti delle risorse assegnate ai sensi  del  comma  1.  La
          prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La
          seconda rata e' versata,  a  saldo,  entro  il  termine  di
          conclusione del procedimento indicato all'articolo 12. 
              3. La rata di anticipo e' erogata  previo  accertamento
          del  possesso  dei  requisiti  sulla  base  dei   documenti
          istruttori  indicati  nel  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento
          della rata e' subordinato alla verifica  della  regolarita'
          contributiva  previdenziale  nonche'  a   quella   di   non
          inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bisdel decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  La
          regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche  nel
          caso di ricorso  giurisdizionale  pendente  in  materia  di
          contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le  imprese
          editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
          contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute. 
              4.  Qualora   l'impresa   editrice   non   produca   la
          documentazione richiesta ovvero in caso  di  documentazione
          incompleta, la stessa non puo' beneficiare  della  rata  di
          anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione
          entro  il  termine  di  conclusione  del  procedimento  ove
          l'istruttoria abbia dato esito positivo. 
              5. Le imprese editrici  che  presentano  per  la  prima
          volta  domanda  di  contributo  possono   beneficiare   del
          pagamento   della   rata   di    anticipo    a    decorrere
          dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono  il
          primo contributo. 
              6.  La  rata  a  saldo  e'   versata   subordinatamente
          all'esito  positivo   dell'istruttoria,   all'accertamento,
          all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa  nel
          versamento dei contributi previdenziali e alla verifica  di
          cui all'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              7. Se l'impresa che ha  beneficiato  dell'anticipo  non
          risulta in possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  per
          l'ammissione  al  contributo,  l'impresa  e'  tenuta   alla
          restituzione  di  quanto  versato  a  titolo  di  anticipo.
          L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di  tali
          somme mediante compensazione con eventuali crediti  vantati
          dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.»