Art. 192 
 
Proroga  di  un  termine  relativo  alla  procedura  di  riequilibrio
  dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 
 
  1.  All'articolo  16-quinquies,  comma  2,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: «30  giugno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo
          16-quinquies del citato decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   16   quinquies    Disposizioni    in    materia
          previdenziale 
              1. Omissis 
              2. L'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti
          italiani  "Giovanni   Amendola"   (INPGI),   nell'esercizio
          dell'autonomia di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509, con provvedimenti  soggetti  ad  approvazione
          ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  misure  di
          riforma  del  proprio   regime   previdenziale   volte   al
          riequilibrio   finanziario   della   gestione   sostitutiva
          dell'assicurazione generale obbligatoria  che  intervengano
          in via prioritaria  sul  contenimento  della  spesa  e,  in
          subordine,  sull'incremento  delle  entrate   contributive,
          finalizzate     ad     assicurare     la     sostenibilita'
          economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.  Entro  il
          termine perentorio del 31 dicembre 2020, l'INPGI  trasmette
          ai Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,
          redatto in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  comma  2
          dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.  509  del
          1994,   che   tenga   conto   degli    effetti    derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del
          presente comma, e sino alla medesima data e'  sospesa,  con
          riferimento  alla  sola  gestione  sostitutiva  dell'INPGI,
          l'efficacia  delle  disposizioni  di   cui   al   comma   4
          dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.  509  del
          1994.  Qualora  il  bilancio  tecnico   non   evidenzi   la
          sostenibilita'  economico-finanziaria  di  medio  e   lungo
          periodo  della  gestione   sostitutiva   dell'assicurazione
          generale  obbligatoria,  al  fine   di   ottemperare   alla
          necessita'  di  tutelare  la  posizione  previdenziale  dei
          lavoratori del mondo dell'informazione e  di  riequilibrare
          la  sostenibilita'  economico-finanziaria  della   gestione
          previdenziale dell'INPGI nel  medio  e  lungo  periodo,  il
          Governo  adotta  uno   o   piu'   regolamenti,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, diretti a disciplinare, senza nuovi o  maggiori  oneri
          ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita'
          di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
          finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e  per
          evitare effetti negativi  in  termini  di  saldo  netto  da
          finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di  soggetti
          assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque  la
          necessita' di invarianza del gettito contributivo  e  degli
          oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle  pubbliche
          amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
          termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,  sono
          accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
          seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023,  163
          milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, 171 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  175
          milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
          l'anno 2028, 183 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  187
          milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2031.  All'onere  di  cui  al  quarto
          periodo del presente comma si provvede a valere sui  minori
          oneri, in termini di saldo netto da  finanziare,  derivanti
          dal presente decreto.»