Art. 192
Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: «30 giugno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
16-quinquies del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 quinquies Disposizioni in materia
previdenziale
1. Omissis
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio
dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di
riforma del proprio regime previdenziale volte al
riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive,
finalizzate ad assicurare la sostenibilita'
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2020, l'INPGI trasmette
ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale,
redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, che tenga conto degli effetti derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del
presente comma, e sino alla medesima data e' sospesa, con
riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI,
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo
periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione
generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla
necessita' di tutelare la posizione previdenziale dei
lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare
la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri
ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita'
di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per
evitare effetti negativi in termini di saldo netto da
finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti
assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la
necessita' di invarianza del gettito contributivo e degli
oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono
accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163
milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per
l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175
milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187
milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori
oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti
dal presente decreto.»