Art. 193
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
in deroga
1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa
integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di
cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, anche
ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal
fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari
dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI
presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere
le somme relative alla contribuzione figurativa.
Riferimenti normativi
- Il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 60.