Art. 194 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria 1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 11 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1. - 2-bis. Omissis 2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Omissis.»