Art. 194 
 
   Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio
2020, n.8, le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  2.  All'attuazione  della   presente   disposizione   si   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo  11
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 Proroga di termini in  materia  di  competenza
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
              1. - 2-bis. Omissis 
              2-ter.  Nelle  more  della  revisione  organica   della
          normativa a tutela  del  pluralismo  dell'informazione,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e'  autorizzata,  nei
          limiti delle disponibilita' di bilancio, a  prorogare  fino
          al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti per  l'acquisto
          di servizi giornalistici e  informativi  stipulati  con  le
          agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954,  n.
          237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              Omissis.»