Art. 194
Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n.8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'attuazione della presente disposizione si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 11
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1. - 2-bis. Omissis
2-ter. Nelle more della revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, a prorogare fino
al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti per l'acquisto
di servizi giornalistici e informativi stipulati con le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n.
237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Omissis.»