Art. 195
Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di
continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo
sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di
approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e'
stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del
contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali
beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri
previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n.146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146 recante «Regolamento concernente i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti
televisive e radiofoniche locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2017, n. 239.